Con i posticipi del lunedì è andata ufficialmente in archivio la 36a giornata di Serie C. Nel girone A la Pro Patria batte la Dolomiti Bellunesi (2-4) e prova a tenere viva una piccola speranza playout, mentre il Renate batte la Pro Vercelli (2-1). Nel girone C Benevento cade al "Vigorito" con la Cavese (0-1) ma festeggia davanti al proprio pubblico la promozione in Serie B. Successo importante in ottica salvezza per il Picerno (3-1 al Cosenza), il Catania perde a Crotone (2-0) e subisce la seconda sconfitta consecutiva. Di seguito tutte le decisioni e i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi al turno di campionato.

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: 90/484

“GARE DEL 10, 11 E 12 APRILE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, FOGGIA, GIANA ERMINIO, GIUGLIANO, LECCO, L.R. VICENZA, POTENZA, TERNANA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00 FOGGIA A) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Anello Superiore, esposto, per tutta la durata della gara, uno striscione (di circa 30 * 1 metri) non autorizzato; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver lanciato: 1. al 49° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale ed entrambe le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco, un petardo di notevole potenza lanciato dalla Curva Nord sul terreno di gioco in prossimità della linea di fondo, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità intrinseca delle condotte sub B, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che, con riferimento alle condotte sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00 TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 1° e al 66° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 41° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., 90/485 misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti Lato Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver, lanciato, durante la gara, complessivamente diciotto bicchieri di plastica (di cui cinque contenenti liquido) e tre bottigliette di Caffè Borghetti da 3 cl nel recinto di gioco e precisamente: 1. al 22° minuto del primo tempo un bicchiere contenente liquido in direzione della panchina avversaria che cadeva sul lato sinistro della stessa; 2. al 27° minuto del primo tempo un bicchiere contenente liquido nelle vicinanze degli Steward; 3. al 29° minuto del primo tempo una bottiglietta di Caffè Borghetti in direzione dell’area tecnica della panchina avversaria; 4. al 30° e 46° minuto del primo tempo due bicchieri contenenti liquido nel recinto di gioco; 5. al 18° minuto del secondo tempo un bicchiere contenente liquido verso la parte alta della panchina occupata dai sanitari della Croce Rossa, per poi cadere a bordo campo a pochi metri dalla linea laterale. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00 ALCIONE MILANO per avere due propri tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale).

AMMENDA € 200,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TEAM ALTAMURA per avere, i suoi sostenitori (circa la totalità dei 266 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Supporter, intonato, al 64° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., 90/486 ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00 ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 302 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 65° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIUBILINI DAVIDE (ALCIONE MILANO) per aver, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto, in occasione di una revisione FVS, nonostante fosse stato invitato a rimanere seduto, si alzava più volte dalla panchina uscendo dall’area tecnica e, con fare provocatorio, mentre gli ufficiali di gara erano impegnati nella revisione, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ARONICA SALVATORE (TRAPANI) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica ed entrava nell’area di revisione, guardando lo schermo e disturbando, con la sua presenza, la revisione in corso Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

OLIVI SAMUELE (NOVARA) per avere, al 51° minuto del primo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

CREMONESI MICHELE (PERGOLETTESE) per avere, al 23° minuto del primo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (supplemento r. Arbitrale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOMASELLI GIACOMO (LATINA) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

MIRANDA KEVIN PARIDE (TRENTO) per avere, all’8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GUDELEVICIUS ERNESTAS (SIRACUSA)

IDDA RICCARDO (TORRES)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

TOSCANO MARCO (CASERTANA)

LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE) 90/489

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIERICHETTI PAOLO (ALCIONE MILANO)

GAMBALE DIEGO (AUDACE CERIGNOLA)

PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)

CANNAVARO ADRIAN (NOVARA)

CUCCHIETTI TOMMASO (POTENZA)

KOSIJER SIMONE (TRIESTINA)

“GARE DEL 13 APRILE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA € 750,00 COSENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 63°, all’87° e all’88° minuto della gara, tre fumogeni sul terreno di gioco, che cadevano in prossimità della bandierina del calcio d’angolo, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità dei lanci) ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PROSPERI FABIO (CAVESE) per avere, al termine della gara, esultato nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria in modo provocatorio, rivolgendo loro altresì gesti offensivi; veniva inoltre a contatto fisico con un tesserato avversario con fare minaccioso. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, veniva allontanato a fatica da diverse persone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FLORO FLORES ANTONIO (BENEVENTO) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, protestato nei confronti dell’Arbitro proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa.

NUTI FRANCESCO (COSENZA) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, abbandonato l’area tecnica entrando sul terreno di gioco per protestare veementemente e scambiarsi offese con un componente della panchina della squadra avversaria.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FLORENZI ALDO (COSENZA)

GROPPELLI FILIPPO (CROTONE)

SANDRI MATTIA (CROTONE)

Sezione: News / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 17:18
Autore: Luca Ottaviano
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