Continua il periodo complicato in casa Trapani, ancora alle prese con vicende extracalcistiche dopo la retrocessione in Serie D maturata al termine di una stagione profondamente condizionata dalle penalizzazioni amministrative. Nonostante i buoni risultati ottenuti sul campo, i 25 punti di penalizzazione inflitti nel corso del campionato hanno compromesso il percorso della squadra del presidente Valerio Antonini, condannandola alla discesa di categoria.

E le difficoltà sembrano destinate a proseguire anche nella prossima stagione. Lo scorso 28 maggio, infatti, il Tribunale Federale Nazionale, al termine dell’udienza relativa al deferimento della Procura Federale, ha inflitto al Trapani Calcio una penalizzazione di 5 punti da scontare nel campionato 2026/2027.

Oltre alla sanzione sportiva, sono state comminate ammende anche al presidente Antonini e ad altri dirigenti del club: Vito Giacalone, Andrea Oddo, Gaetano Niscemi e Massimiliano Scialpi.

Per alcuni componenti della dirigenza sono inoltre arrivate inibizioni comprese tra i quattro e i sei mesi. Il presidente Antonini, però, non intende arrendersi e, come già accaduto durante la passata stagione, è pronto a intraprendere ogni strada possibile per tutelare il futuro sportivo del Trapani. Come riportato in un comunicato ufficiale, il club ha infatti presentao: "un ricorso presentato dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio, dal sig. Andrea Oddo in proprio e dal sig. Gaetano Niscemi in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento in parte qua della decisione della Corte Federale d’Appello".

Il comunicato completo

Di seguito il comunicato ufficiale: "l Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società F.C. Trapani 1905 S.r.l., dal sig. Valerio Antonini in proprio, dal sig. Vito Giacalone in proprio, dal sig. Andrea Oddo in proprio e dal sig. Gaetano Niscemi in proprio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello FIGC e il Tribunale Federale Nazionale FIGC, per l'annullamento in parte qua della decisione della Corte Federale d’Appello n. 0125/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, che ha respinto il reclamo proposto dagli esponenti e confermato la decisione n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026 del 10 Aprile 2026 (anch'essa oggetto della presente impugnazione), in virtù della quale veniva inflitta alla Società Trapani FC 1905 S.r.l la sanzione della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva 2025/2026, ed Euro 2.000,00 di ammenda; ai sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone ed Andrea Oddo, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e l’ammenda di € 1.500,00 ciascuno; ed al sig. Gaetano Niscemi, la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e l’ammenda di € 1.000,00; nonché per l’annullamento di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC.

La vicenda trae origine dalla nota della Commissione Indipendente per la verifica delle truppe economico e finanziario delle società sportive professionistiche del 26 febbraio 2026, con la quale veniva segnalato che la società F.c., Trapani 1905 s.r.l., alla data del 16 febbraio 2026, non aveva provveduto al versamento di quota parte (IV e V tranche) delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS in scadenza, rispettivamente, entro le mensilità di agosto e settembre 2025, per un importo pari complessivamente a circa euro 270.900,00, entrambe oggetto del processo verbale di contraddittorio 29 maggio 2025, stipulato con l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trapani, successivamente divenuto atto di recupero notificato alla società in data 20 novembre 2025.

I suddetti ricorrenti, Società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e sigg. Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi, chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, previa riforma in parte qua della decisione impugnata:

- in via cautelare, di sospendere, inaudita altera parte, ex art. 57, comma II, lett. d), CGS CONI, l’efficacia esecutiva della decisione impugnata in parte qua e di tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026 del 10 aprile 2026), fino alla definizione del presente giudizio, con conseguente restituzione provvisoria, nelle more dello stesso, dei 5 punti di penalizzazione in classifica comminati alla F.C. Trapani 1905 S.r.l. e, in subordine di 2 punti in classifica;                                          - in via principale, di annullare in parte qua e senza rinvio la decisione della CFA n. 0125/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026 del 10 aprile 2026) e, per l'effetto, di essere prosciolti dalle incolpazioni loro rispettivamente ascritte, con conseguente annullamento integrale della relativa sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2025/2026 per la Società, e della sanzione dell’inibizione e dell’ammenda in favore dei sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi;                                                                                                                                                                                                                                    - in via subordinata, di annullare in parte qua e senza rinvio la decisione della CFA n. 00125/CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 0194/TFNSD/2025-2026 del 10 aprile 2026) e, per l'effetto, di rideterminare il trattamento sanzionatorio da applicare nei loro confronti, con annullamento parziale della sanzione della penalizzazione e restituzione alla società di due punti in classifica nella corrente stagione sportiva 2025/2026  e proporzionale riduzione della sanzione dell'inibizione e dell’ammenda in favore dei signori Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi;                                                                                                                                                                                                                     - in via ulteriormente subordinata, di annullare in parte qua e senza rinvio la decisione della CFA n. 0125CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 00194/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026),  e, per l’effetto, rideterminare il trattamento sanzionatorio da applicare nei loro confronti nella misura minima che sarà ritenuta di giustizia;                                                                                            - in via ulteriormente gradata e subordinata, di annullare in parte qua e con rinvio la decisione della CFA n. 0125CFA-2025-2026, Registro Procedimenti n. 0150/CFA/2025-2026, comunicata in data 30 aprile 2026, e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenziali (compresa la decisione n. 0212/TFNSD/2025-2026, Registro procedimenti n. 00194/TFNSD/2025-2026 del 19 gennaio 2026),  Con rilevazione ed indicazione dei principi di diritto da applicare".

Sezione: Girone C / Data: Ven 29 maggio 2026 alle 09:45
Autore: Francesca Caldelara
vedi letture