La regular season di Serie C sta volgendo al termine e per la promozione diretta manca il verdetto solo dal girone B tra Arezzo e Ascoli. Il Vicenza, vittorioso nel girone A, ha collezionato uno 0-0 contro la Pergolettese, mentre nel girone C il Benevento ha pareggiato per 1-1 a Giugliano. Di seguito tutte le decisioni e i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi al turno di campionato.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciottesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CARPI, CATANIA, GIUGLIANO, LECCO, L.R. VICENZA, PERUGIA, PIANESE, POTENZA, RAVENNA, SAMBENEDETTESE, SALERNITANA, SIRACUSA, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
GARA MONOPOLI – FOGGIA DEL 19 APRILE 2026
Il Giudice Sportivo,
rileva che, dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica), risulta quanto segue:
A) i sostenitori della Società Foggia, posizionati nel Settore Ospiti, hanno lanciato:
1. prima dell’inizio della gara, prima che le squadre facessero il loro ingresso sul terreno di gioco, tre petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco, che venivano prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, senza danni materiali ma provocando il ritardo dell’inizio della gara;
2. 3. durante la gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; al 95° minuto della gara, tre petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco; un petardo nel recinto di gioco, provocava un danno ad un pannello pubblicitario LED posto in adiacenza del Settore Ospiti, causando la bruciatura per effetto della combustione del petardo stesso;
4. al 95° minuto della gara, una lattina di birra da 33 cl parzialmente piena e un involucro. in plastica di un petardo, senza arrecare danno a persone e/o cose;
B) al 95° minuto della gara, un gruppo di circa venti sostenitori sfondava la porta che separa il Settore Ospiti dal recinto di gioco. Tre dei sostenitori che avevano sfondato la porta (due dei quali con il volto coperto da sciarpe ed uno con il volto coperto) accedevano al terreno di gioco dopo aver scavalcato i pannelli pubblicitari posti tra il recinto ed il terreno stesso. Uno dei sostenitori, con il volto travisato, dopo aver percorso alcuni metri sul terreno di gioco, faceva ritorno all’interno del Settore Ospiti. Un secondo sostenitore, anch’egli con il volto coperto, dopo aver percorso circa trenta metri sul terreno di gioco, veniva fermato dalle Forze dell’Ordine prontamente intervenute. Un terzo sostenitore, a volto scoperto, attraversava trasversalmente, correndo, il terreno di gioco fino a raggiungere il sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, situato sul lato opposto rispetto al Settore Ospiti e posto tra le due panchine all’esterno del centro del campo. Giunto dinanzi al sottopassaggio, sferrava un colpo di forte intensità allo Steward ivi presente, il quale nel frattempo aveva aperto il cancello scorrevole in alluminio a pavimento per consentire ai calciatori delle due squadre ed ai componenti della squadra Arbitrale di rientrare negli spogliatoi. Subito dopo il gesto compiuto ai danni delloSteward, il sostenitore veniva fermato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti ed identificato unitamente ad altro sostenitore fermato ed autore dell’invasione.
Lo Steward, dopo il predetto episodio, continuava a svolgere regolarmente le proprie mansioni sino al termine dell’incontro.
Tali condotte costringevano l’Arbitro a sospendere la gara complessivamente per 11 minuti e 30 secondi; dopo che la situazione nel Settore Ospiti era tornata sotto controllo a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine, le squadre ed i componenti della squadra Arbitrale facevano ritorno sul terreno di gioco. Trascorso un ulteriore minuto e 30 secondi, il Responsabile dell’Ordine pubblico autorizzava la ripresa della gara, anche in considerazione del fatto che, a protezione della porta sfondata, era stato disposto un cordone di agenti della Polizia di Stato;
C) i sostenitori del Foggia hanno altresì danneggiato alcuni seggiolini posti nel Settore loro riservato;
D) al 95° minuto della gara, circa l’80% dei 338 presenti nel Settore Ospiti intonava un coro gravemente minaccioso nei confronti dei giocatori della propria squadra, ripetuto per tre volte.
Da quanto sopra esposto appare evidente la gravità dei comportamenti dei sostenitori del FOGGIA. Invero, le condotte sopra riportate sono state perpetrate in violazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. e costituiscono fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti integranti pericolo per l’incolumità pubblica. Nella specie va rilevato che esse hanno determinato, anche in concreto, il ritardato inizio della gara e la sospensione della gara per undici minuti e 30 secondi da parte dell’Arbitro. Inoltre, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, della squadra Arbitrale e degli addetti ai servizi (uno dei quali è stato proditoriamente colpito da uno degli invasori) e hanno provocato danni all’impianto sportivo.
Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, nelle condotte di cui sopra si deve ritenere ricorrente un caso di particolare gravità che, in applicazione del comma 3 dell'art. 26 cit., impone l'inflizione, congiunta o disgiunta, anche di una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), C.G.S. Nell'individuazione della sanzione più adeguata ed equamente commisurata alla gravità delle condotte perpetrate e alle conseguenze concrete che ne sono derivate, appare congrua la sanzione prevista dalla lettera e) e cioè l'obbligo a carico della Società FOGGIA di disputare una o più gare a porte chiuse, oltre all'irrogazione di un'ammenda.
La congrua graduazione della sanzione, commisurata alla gravità dei fatti scrutinati, appare quella di seguito indicata che tiene conto anche della circostanza che le condotte in esame sono state perpetrate mentre il gioco era in corso di svolgimento e che in conseguenze delle stesse i tesserati e la squadra Arbitrale hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco per il timore di evitare pericoli. Timore rivelatosi anche in concreto del tutto fondato in quanto uno degli invasori ha colpito con un colpo uno Steward presente sul campo.
Ritenuta la continuazione, la misura della sanzione viene determinata in applicazione degli artt. 6, 8, lett. b) ed e), 13, comma 2, 25 e 26, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). La misura medesima è attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
Per l’effetto, commina la sanzione della disputa di QUATTRO gare casalinghe di Campionato e/o di Coppa Italia alle quali parteciperà la società Foggia A PORTE CHIUSE e di EURO 10.000,00 di ammenda.
Dispone che la sanzione della disputa delle quattro gare casalinghe ufficiali a porte chiuse sopra irrogata sia scontata in occasione della gara casalinga del Campionato immediatamente successiva alla pubblicazione del presente Comunicato e, per il rimanente, in occasione di tutte le altre gare ufficiali casalinghe delle due manifestazioni sopra indicate ivi compresa l’eventuale fase di Play Off e Play Out cui parteciperà la Società sanzionata.
SOCIETÀ
AMMENDA € 5.000,00
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord consistiti nell’aver:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, nel momento dell’ingresso in campo delle squadre:
a) sei fumogeni, di cui quattro sul terreno di gioco e due all’interno del recinto di gioco, causando così la bruciatura di parti del manto sintetico, il danneggiamento di una porzione della rete di una delle porte e il danneggiamento all’impianto elettrico di emergenza e filodiffusione (cavi dell’illuminazione di emergenza e casse acustiche);
b) lanciato, cinque petardi di elevata intensità, di cui due esplodevano sul terreno di gioco.
Il lancio complessivo di fumogeni e petardi di cui sopra rendeva necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione del materiale, determinando un ritardo di circa sei minuti nell’inizio della gara rispetto all’orario previsto;
2. lanciato, al 51° minuto della gara, un fumogeno all’interno del recinto di gioco, prontamente rimosso dal personale dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze;
3. danneggiato, i battitacchi della Gradinata occupata dai medesimi sostenitori;
4. danneggiato, alcune parti dell’impianto elettrico (canaline e fili della corrente elettrica) posti nei servizi igienici loro riservati.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo e alla intrinseca pericolosità dei lanci, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, al danneggiamento di una porzione della rete della porta e all’impianto elettrico di emergenza e filodiffusione, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 37° minuto del primo tempo, nel proprio Settore, un petardo che colpiva un tifoso ivi posizionato, il quale veniva trasportato in ospedale per le cure necessarie.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità della condotta posta in essere e le conseguenze concretamente provocate) misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.200,00
ASCOLI
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80% dei 4508 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 28° e al 31° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto nella prima circostanza per tre volte e nella seconda per sei volte;92/499B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara:
1. due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. trentaquattro bicchieri di plastica vuoti e semipieni di liquido e quattordici confezioni di Caffe Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, cinque bottigliette d’acqua sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
DOLOMITI BELLUNESI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
FRANZESE FRANCESCO (AREZZO) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, correva sul terreno di gioco per festeggiare provocando gli avversari. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
DI LEO FILIPPO (FORLÌ) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in occasione di una revisione FVS, si alzava dalla panchina provocando un avversario. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
DE LUCIA ALFONSO (GIUGLIANO) per aver, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente proferendo una frase offensiva nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TACCHINARDI MARIO (PERGOLETTESE) per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto abbandonava l’area tecnica e rincorreva il IV Ufficiale, proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, particolarmente deprecabile nella sua dinamica gestuale, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LA PORTA ANTONIO (FOGGIA) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
MIRAMARI ALESSANDRO (FORLÌ) per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto proferiva una parola irrispettosa nei loro confronti, accompagnata da un gesto per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
DANESI OMAR (INTER U23) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.
SERPINI CRISTIAN (SORRENTO) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto abbandonava l’area tecnica di svariati metri e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 36, comma 1 lett. a) C.G.S.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
VECCHI STEFANO (INTER U23)
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
DE LUCA CLAUDIO (AZ PICERNO)
AMMONIZIONE (II INFR)
DI BARI VITO (CASARANO)
DOSSENA ANDREA (NOVARA)
AMMONIZIONE (I INFR)
ESPINAL MARTE EDWARDS VINICIO (GIANA ERMINIO)
BOSCAGLIA ROCCO (SAMBENEDETTESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TALARICO RAUL (L.R. VICENZA) per avere, 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva parole offensive e irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MASELLI SERGIO (AZ PICERNO) per aver, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, dopo aver visionato un episodio su un tablet presente in panchina, si alzava e proferiva parole offensive nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).
CELEGHIN ENRICO (TRAPANI) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, entrava in scivolata con i tacchetti esposti colpendolo all’altezza della coscia senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
AURILETTO SIMONE (RENATE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
BURRAI SALVATORE (DOLOMITI BELLUNESI)
D’ANDREA FILIPPO (PINETO)
GIORICO DANIELE (TORRES)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PANADA SIMONE (ATALANTA U23)
DEL FABRO DARIO (AZ PICERNO)
FRANCO DANIELE (AZ PICERNO)
DE SANTIS EROS (BRA)
PANELLI TOMMASO (CARPI)
COSSALTER THOMAS (DOLOMITI BELLUNESI)
ROMEO FEDERICO (FOGGIA)
CAPPELLETTI DANIEL (L.R. VICENZA)
ROMANI LORENZO (LECCO)
LONGO SALVATORE (MONOPOLI)
FABRIZI LUCA (PIANESE)
SIMEONI LUCA (PIANESE)
PEROTTI CLEMENTE (PRO VERCELLI)
MAESTRELLI ALESSIO (TERNANA)
GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)
TONETTO MATTIA (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (III INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA
KRAPIKAS TITAS (GUBBIO) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, mentre passava davanti alla porta degli spogliatoi della società avversaria, proferiva una parola offensiva nei loro confronti, provocandone la reazione. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
FIGOLI MATTEO (CARPI)
DE RISIO CARLO (FORLÌ)
DI BITONTO ALESSANDRO (GUBBIO)
VITALI PABLO (PONTEDERA)
MASTROIANNI FERDINANDO (PRO PATRIA)
IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
IACCARINO GENNARO (AREZZO)
GASBARRO ANDREA (AUDACE CERIGNOLA)
GARGIULO MARIO (CAMPOBASSO)
GIRAUDO FEDERICO (CASARANO)
FERRARA ANTONIO (COSENZA)
ARMINI NICOLO (CROTONE)
BALDE BALDE IBOURAHIMA (GIUGLIANO)
VOLPE GIOVANNI (GIUGLIANO)
ROSAIA GIACOMO (GUBBIO)
LAVELLI MATTEO (INTER U23)
RIGGIO CRISTIAN (POTENZA)
FERRARIS ANDREA (SALERNITANA)
MEHIC AMER (TRENTO)
AMMONIZIONE (XII INFR)
MICELI MIRKO (CATANIA)
PAGHERA FABRIZIO (LUMEZZANE)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)
AMMONIZIONE (XI INFR)
VANO MICHELE (CASERTANA)
DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
MEGELAITIS LINAS (PERUGIA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
SALINES EMMANUELE (CAMPOBASSO)
LOMBARDI LORENZO (CARPI)
PIERACCINI SIMONE (CATANIA)
D’ALESSIO FRANCESCO (CITTADELLA)
RIZZO ALBERTO (UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)
BERNARDI EDOARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CELLI ALESSANDRO (CATANIA)
GALLO ANDREA (CROTONE)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
PICCININI STEFANO (MONOPOLI)
VASSALLO FRANCESCO (RENATE)
ANASTASIO ARMANDO (SALERNITANA)
SABBATANI ANTONIO (SORRENTO)
GARETTO MARCO (TERNANA)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO (VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
COPPOLARO MAURO (AREZZO)
MANZONI ALBERTO (ATALANTA U23)
ZUNNO MARCO (CROTONE)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
ALEXIOU CHRISTOS (INTER U23)
ANGHELE LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN)
GIL PUCHE JAVIER (JUVENTUS NEXT GEN)
CARRARO MARCO (L.R. VICENZA)
KIRWAN NIKO (POTENZA)
DESOGUS JACOPO (PRO PATRIA)
CRECCO LUCA (SORRENTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
TAVERNELLI CAMILLO (AREZZO)
CASARINI FEDERICO (CARPI)
CECOTTI TOMMASO (CARPI)
MENEGAZZO LORENZO (FOGGIA)
NOCERINO LUCA FABIO (FOGGIA)
FERRI LUCA (GIANA ERMINIO)
MAROTTA MATTEO (GIANA ERMINIO)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (GIUGLIANO)
MURRU NICOLA (GUBBIO)
FRANCHINI SIMONE (GUIDONIA MONTECELIO)
MACCA FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)
GALLEA BEIDI FRANCESCO (LUMEZZANE)
LEDONNE NICOLO (NOVARA)
CAPOFERRI MATTIA (PERGOLETTESE)
BACCHIN LUCA (PERUGIA)
RUIZ GIRALDO PASQUALE (RENATE)
LULLI LUCA (SAMBENEDETTESE)
ALASTRA FABRIZIO (TEAM ALTAMURA)
ZAMBATARO EYOB (TORRES)
AUCELLI CHRISTIAN (TRENTO)
ANZOLIN MATTEO (TRIESTINA)
SIBI SHEIKH (VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (II INFR)
VIVIANI MATTIA (AREZZO)
MILANESE TOMMASO PANTALE (ASCOLI)
BALDASSIN LUCA (AZ PICERNO)
AGAZZI DAVIDE (CAMPOBASSO)
ROVERSI LUCA MARIO (PERGOLETTESE)
KABASHI ELVIS (PONTEDERA)
MAISTO FRANCESCO (POTENZA)
ARENA MATTEO (SALERNITANA)
VALENTE NICOLA (SIRACUSA)
VICARIO JARON MICHAEL (TRIESTINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
NAVARRO ESCRICHE ALBERT (ATALANTA U23)
SACO COLI (CASERTANA)
MAZZOCCHI SIMONE (COSENZA)
MARTELLI LUCA (FORLÌ)
SAMELE LUIGI (GIANA ERMINIO)
LIPANI IACOPO (LATINA)
GHILLANI ALESSANDRO (LUMEZZANE)
TUMBARELLO GIORGIO (PERUGIA)
EL HADDAD SAAD (PINETO)
DA POZZO LORENZO (RAVENNA)
LEONARDI SIMONE (TERNANA)
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- 12:15 Salernitana, Cosmi: "Vittoria importante. I nostri tifosi sono un'arma in più, andrei in galera per loro"
- 11:50 Antonini e Ciotti, tensione alle stelle: botta e risposta sui social
- 11:40 Latina, Volpe: "Salvezza? Mai avuto dubbi. Non potevamo tradire tifosi e società"
- 10:50 Invasione in Monopoli-Foggia, il comunicato della Lega Pro: "Comportamenti non tollerabili"
- 10:45 Potenza, De Giorgio: "Buona gara, partire dal terzo turno playoff sarà un vantaggio importante"
- 10:25 Trapani, Antonini dopo la retrocessione: "Stiamo preparando un dossier da pelle d'oca. Io sono ottimista"
- 10:00 Cavese, con la salvezza scatta il rinnovo automatico di Thiago Cionek
- 09:50 Bomba carta esplosa durante Catania-Cosenza, ferito un ventenne
- 09:30 Catania, Toscano: “L’affetto ricevuto in questi giorni non l’ho avuto neanche quando ho vinto i campionati”
- 09:00 Il Trapani è in Serie D: cosa ne sarà ora dei granata?
- 08:55 Siracusa, retrocessione alla prossima? Le combinazioni
- 23:05 Giugliano, Volpe: "Contentissimo, me la sentivo di calciare il rigore. Sapevamo che il Benevento avrebbe onorato l'impegno"
- 22:55 Benevento, Cerqua: "Vi spiego la mentalità di Floro Flores, rigore? Non c'è contatto"
- 22:50 Salernitana-Picerno 2-1: bastano solo 3 minuti ad Achik per lasciare il segno sul match
- 22:50 Trapani, retrocessione amara: 25 punti di penalizzazione condannano i granata al ritorno in Serie D
- 22:40 Monopoli-Foggia sospesa: fumogeni e invasione di campo nei minuti di recupero
- 22:35 Trapani, arriva la retrocessione in Serie D: decisiva la sconfitta con il Cosenza
- 22:30 Serie C, 37^ giornata: Trapani in D, si salva il Latina. Pari per il Catania e vittorie per Benevento, Salernitana e Crotone
- 21:50 Attimi di tensione tra Giugliano e Benevento, insulti e minacce per Floro Flores
- 21:40 Virtus Verona, Fresco duro dopo la retrocessione: “Siamo stati penalizzati dagli arbitri. Puntiamo alla riammissione”
- 20:45 Monopoli-Foggia: rossoneri subito aggressivi, ma il gol lampo viene annullato
- 20:36 LiveCatania-Potenza 1-1: la diretta e il tabellino della partita
- 20:30 LiveGiugliano-Benevento 1-1: il tabellino