Si è appena concluso il secondo turno della fase regionale dei playoff Serie C. Di seguito il comunicato e le decisioni del Giudice Sportivo: 

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 7 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 6 MAGGIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del Secondo Turno Play Off del Girone i sostenitori delle Società CITTADELLA, CROTONE, LECCO e PIANESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:  - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S. DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei propri sostenitori.

SOCIETA' AMMENDA € 300,00 CAMPOBASSO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’89° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00 CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere esploso nel proprio Settore, durante la gara, un petardo, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 MAGGIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA DI GIUSEPPE MARCELLO (PINETO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto: 1. una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, a gioco fermo, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato; 2. una condotta non corretta e antisportiva nei confronti dei tesserati avversari in quanto assumeva un atteggiamento aggressivo verso di essi, urlando e inveendo nei loro confronti. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 39, 36, comma 2, lett. a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

ALLENATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)

BIRINDELLI ALESSANDRO (PIANESE)

PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA 103/547 FONTO PAOLO (CASERTANA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e antisportiva nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, poneva in essere un gesto offensivo nei loro confronti, così determinando un clima di tensione tra i tesserati protrattosi dal centro del campo fino al rientro negli spogliatoi. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, proc. fed.).

OPERATORI SANITARI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TARTAGLIA PASQUALE (CAMPOBASSO) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, mentre festeggiava, urlava con fare aggressivo nei loro confronti entrando in contatto con gli stessi e venendo separato solo grazie all’intervento dei propri tesserati. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

CAPRIOLO ANDREA (PINETO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).  

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI LIVIO LORENZO (CAMPOBASSO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo raggiungeva alle spalle e lo scaraventava a terra con una forte spinta, senza provocargli conseguenze fisiche ma generando un acceso confronto fra tesserati avversari. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la natura del gesto, posto in essere attingendo l’avversario alle spalle e, quindi, in una situazione di minorata difesa, con conseguente maggiore pericolo di potenzialità lesiva, misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo, generando così un clima di forte tensione, e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARRANCONE ALESSANDRO (PINETO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, sollevava da terra un calciatore avversario tirandolo per il collo, senza provocargli conseguenze fisiche ma causando la reazione di un giocatore avversario. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi 103/548 103/549 compresa la natura del gesto posto in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, che l’azione è stata perpetrata a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  

GALLEA BEIDI FRANCESCO (LUMEZZANE)

PROIETTO FRANCESCO (PIANESE)

Sezione: News / Data: Gio 07 maggio 2026 alle 16:15
Autore: Tommaso Paolantonio
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