La 25^ giornata di Serie C è terminata e il Giudice Sportivo ha emesso i provvedimenti disciplinari. Diverse società hanno ricevuto un'ammenda, su tutte Casarano e Ravenna, due giornate di squalifica per gli allenatori Raffaele (Salernitana) e Coppitelli (Casertana), una a Foschi (Lecco). Di seguito tutte le decisioni.
 

SOCIETA' 
AMMENDA € 1.500,00, CASARANO: per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 669 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 2° e al 47° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto in entrambe le circostanze per dieci volte; 2. all’11° minuto del primo tempo, un coro minaccioso e incitante alla violenza, ripetuto per tre volte. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub 1), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00, RAVENNA: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette semipiene e dodici bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00, LIVORNO: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto della gara, un petardo nelrecinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00, CAVESE: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, lanciato nel recinto di gioco, venti fumogeni, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). PINETO per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2 C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00, VIRTUS VERONA: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’aver danneggiato la copertura in plexiglass della panchina da loro occupata. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 316 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 65° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte in entrambe le circostanze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA) 
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava veementemente nei confronti del IV Ufficiale proferendo parole irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE (SALERNITANA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica ed entrava nell’area di revisione protestando con parole e gesti nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere in occa di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FOSCHI LUCIANO (RENATE) 
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, durante una sostituzione di un calciatore, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto protestava platealmente nei suoi confronti urlando e gesticolando verso di lui. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 

MANFRIN FILIPPO (ARZIGNANO VALCHIAMPO) 
per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. 

VISCARDI ANGELO (CASERTANA)
per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. 

MARRONE LUCA (LECCO) 
per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. 

BANI CRISTIANO (RAVENNA) 
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

FALASCA MATTEO (TEAM ALTAMURA) 
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
RICCARDI
DAVIDE (PERUGIA) 
ANACOURA JOYCE FRANCESCO (RAVENNA)

Sezione: News / Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 20:45
Autore: Mattia Trillini
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