Con un comunicato ufficiale, la Procura Federale rende noto di aver inibito tre dirigenti: Fabrizio Lucchesi, Matteo Rossetti e Giuseppe Basile: accusati di raggiri e di false promesse ai danni di un giovane calciatore. Nella ricostruzione, i tre avrebbero usato il nome del Catania per rendere credibile la falsa promessa di tesseramento del giovane.

Sempre secondo la ricostruzione federale, Giuseppe Basile avrebbe prospettato fraudolentemente al padre del giovane calciatore, di poter favorire il tesseramento di quest’ultimo da parte del club siciliano facendo firmare un apparente contratto di apprendistato su una carta intestata del Catania Calcio, e facendosi consegnare la complessiva somma di € 6.000,00 (di cui € 4.000,00 in contanti “da destinare a qualcuno del Catania” ed € 2.000,00 con bonifico bancario recante in causale la voce “convitto presso il Catania Calcio”)

Ecco di seguito il Comunicato Ufficiale n. 203/AA: "Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1059 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio LUCCHESI, Matteo ROSSETTI e Giuseppe BASILE, avente ad oggetto la seguente condotta:



Fabrizio LUCCHESI, all’epoca dei fatti tesserato (quale Direttore sportivo) della società GUIDONIA MONTECELIO 1937, agendo in concorso con BASILE Giuseppe e ROSSETTI Matteo, riceveva dal primo per conto del secondo la complessiva somma di € 15.000,00 (di cui parte in contanti ed € 6.000,00 mediante due assegni emessi da C.F.) nella consapevolezza della provenienza illecita della stessa per essere parte del profitto ricavato dalla condotta fraudolenta ordita e consumata da BASILE e ROSSETTI ai danni di C.F.

Matteo ROSSETTI, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società FERMANA F.C. SSD A R.L., nel corso della stagione sportiva 2023/2024, e segnatamente nel mese di settembre 2023, quale esecutore materiale, agendo in concorso con BASILE Giuseppe, prospettando fraudolentemente a C.F. padre del giovane calciatore C.T., di poter procacciare e favorire il tesseramento di quest’ultimo da parte della società FERMANA F.C. SSD A R.L. militante nel Campionato di Lega Pro per la stagione 2023/2024 presentandosi come futuro Direttore Sportivo della FERMANA F.C. SSD A R.L. e mostrando all’uopo una cartellina e dei fogli di carta intestata con impresso il logo di tale Società, lo induceva in errore tanto che C.F. si risolveva a corrispondergli (in aggiunta alla somma di € 22.000,00 in precedenza già versata nella mani del BASILE), l’importo di € 3.000,00 da versare a mezzo bonifico bancario da effettuare sul proprio conto corrente personale, somma che a dire dello stesso sarebbe dovuta servire per coprire anticipatamente le spese di vitto e alloggio previste per il soggiorno del giovane calciatore presso il convitto della società FERMANA F.C. SSD A R.L. nel corso della stagione sportiva 2023/2024, senza, però, che tale prospettato e proposto tesseramento si concretizzasse e venisse formalizzato.

Giuseppe BASILE, all’epoca dei fatti soggetto tesserato come collaboratore per la società ASD AGLIANESE CALCIO 1923 ASD, in un arco temporale compreso tra il settembre 2023 e il gennaio 2024 poneva in essere condotte tutte espressione di un medesimo e unitario disegno illecito e segnatamente:
a) perché, quale esecutore materiale, agendo in concorso con ROSSETTI Matteo (soggetto all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse della società FERMANA F.C. SSD A R.L.) prospettando fraudolentemente a C.F. padre del giovane calciatore C.T. di poter procacciare e favorire il tesseramento di C.T. da parte della società FERMANA F.C. SSD A R.L. militante nel Campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2023/2024 lo induceva in errore tanto che C.F. si risolveva a consegnargli la somma di € 22.000,00 (di cui € 8.000,00 in contanti ed € 14.000,00 a mezzo 5 assegni bancari, importo che a dire del BASILE avrebbe dovuto figurare come un finanziamento fatto alla FERMANA F.C. SSD A R.L. per coprire le spese di ingaggio del giovane calciatore) senza, però, che tale prospettato e proposto tesseramento si concretizzasse e venisse formalizzato;
b) perché prospettando fraudolentemente a C.F. padre del giovane calciatore C. T., di poter procacciare e favorire il tesseramento di quest’ultimo da parte della società sportiva CATANIA CALCIO anche facendo sottoscrivere al giovane C.T. un apparente contratto di apprendistato su carta intestata del CATANIA CALCIO, lo induceva in errore tanto che C.F. si risolveva a consegnarli la complessiva somma di € 6.000,00 (di cui € 4.000,00 in contanti “da destinare a qualcuno del Catania” ed € 2.000,00 con bonifico bancario recante in causale la voce “convitto presso il Catania Calcio”) senza che tale prospettato e proposto tesseramento si concretizzasse e venisse formalizzato;
c) perché al fine di accreditarsi ulteriormente al cospetto di C.F. padre del giovane calciatore C.T. e di carpirne oltremodo la buona fede continuando a far credere allo stesso di avere conoscenze ed agganci all’interno di diverse società calcistiche, nonché, nel contempo allo scopo di tacitare le reiterate richieste di restituzione delle corrisposte somme di denaro avanzate frattanto da C.F. a fronte del mancato tesseramento del proprio figlio calciatore C.T. con le società FERMANA F.C. SSD A R.L. e CATANIA CALCIO, proponeva a C.F. di far tesserare C.T. da parte della AGLIANESE CALCIO 1923 ASD società all’epoca militante nel campionato di serie D e presso cui il BASILE sosteneva di avere un ruolo dirigenziale, con la promessa peraltro che trattandosi di società militante in un campionato diverso dalla Lega Pro gli sarebbero state restituite almeno parte delle somme in precedenza versate per i mancati tesseramenti di C.T. con FERMANA F.C. SSD A R.L. e CATANIA CALCIO. 

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
⋅ € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Fabrizio LUCCHESI,
⋅ 5 (cinque) mesi di inibizione da scontare all'atto di un nuovo e futuro tesseramento per il Sig.
Matteo ROSSETTI,

⋅ 8 (otto) mesi di inibizione da scontare all'atto di un nuovo e futuro tesseramento per il Sig.
Giuseppe BASILE;"

Sezione: News / Data: Mer 28 ottobre 2026 alle 08:00
Autore: Emanuele Russo
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