Messa agli archivi anche la seconda giornata del Campionato di Serie C 26/27, è tempo di bilanci anche sul piano disciplinare. Come riportato sul sito ufficiale della Lega Pro, il giudice sportivo ha emesso le proprie decisioni. Di seguito la nota con tutti i provvedimenti. 

"In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CAVESE, GIUGLIANO, MONOPOLI, PERUGIA, RAVENNA, SAVOIA e SPEZIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.200,00 BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, durante la gara, otto petardi e quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. danneggiato cinque seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati) misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00 SAVOIA A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’85% dei 979 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato: 1. al 1°, 8° e 72° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per tre volte; 2. al 3° minuto della gara, un altro coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per tre volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. tra il primo e secondo tempo, un petardo indirizzato verso il Settore avversario che esplodeva nella zona cuscinetto priva di spettatori, senza conseguenze; 2. al 98° minuto della gara, un fumogeno, indirizzato verso il Settore avversario che esplodeva nella zona cuscinetto priva di spettatori, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati per la condotta sub B) ritenuta la 8/16 continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TORRES per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di cinque minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 800,00 CARPI A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette d’acqua e tre bicchieri pieni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 25, comma 3 C.G.S. con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub A), rilevato che, con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00 BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, dodici fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00 FOGGIA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 JUVENTUS NETX GEN per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in 8/17 applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

OSTIAMARE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00 LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00 SORRENTO in quanto un proprio sostenitore, al 18° minuto del primo tempo, in occasione della revisione FVS da parte dell’Arbitro si posizionava a cavalcioni sulla balaustra del Settore Distinti, protendendosi verso il terreno di gioco e proferendo frasi gravemente offensive nei confronti dei Collaboratori della Procura e della Quaterna Arbitrale (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DELLA ROCCA GIANLUCA (FOLGORE CARATESE) a seguito della segnatura di un gol da parte della propria squadra, esultava in modo provocatorio rivolgendosi verso i sostenitori situati in Tribuna e proferendo per due volte una frase offensiva; inoltre, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco, reiterando l’atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori locali.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LUCARELLI CRISTIANO (LIVORNO) perché protestava nei confronti di una decisione arbitrale colpendo con un pugno la propria panchina (r. IV Ufficiale). CAZZAMALLI ALESSANDRO (PERGOLETTESE) per reiterate proteste contro una decisione arbitrale. SPINELLI FERNANDO (SPEZIA) per essere uscito dalla propria area tecnica dirigendosi verso la panchina avversaria e per avere rivolto una frase irriguardosa nei confronti di un componente della stessa.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PELLACANI FILIPPO (PESCARA) in quanto, durante un’azione di gioco con il pallone a distanza, reagiva a una trattenuta colpendo volontariamente con una intensa manata al volto il calciatore avversario, facendolo cadere a terra e rendendo necessario l’intervento dei sanitari. 8/19

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DELLE MONACHE MARCO (PINETO) in quanto, a gioco fermo, tirava con forza i capelli ad un avversario.

ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE) per grave fallo di gioco in quanto nella contesa del pallone effettuava un intervento a gamba tesa con i tacchetti esposti rendendo necessario l’intervento dei sanitari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE) per grave fallo di gioco.

PEZZOLATO MICHELE (PIANESE) per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

MORETTI ANDREA (PRO VERCELLI) per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DJIDJI LEVY KOFFI (LIVORNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 300,00 SCIPIONI EMANUELE (MONOPOLI) in quanto, in un momento di esultanza, sferrava un calcio alla protezione in plexiglass retrostante la balaustra provocandone la rottura.

AMMONIZIONE (II INFR)

LOPES EMERICK (ALCIONE MILANO) STEFFANONI FEDERICO (ATALANTA U23) COPPOLA GIUSEPPE (PICERNO) FRANCO DOMENICO (BARLETTA) ZAGNONI DAVIDE (CARPI) DALMAZZI ALESSANDRO (COSENZA) DUCA TOMMASO (FOLGORE CARATESE) ROVERSI LUCA MARIO (PERGOLETTESE) GHISOLFI MATTEO (POTENZA) CAPOMAGGIO GALO (SPEZIA) BREVI TOMMASO PIETRO (TREVISO) LAZZARINI MIRKO (VADO) TONUCCI DENIS (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR) POTOP SIMONE (ALBINOLEFFE) SCIACCA GIACOMO MICHELE (ALBINOLEFFE) TRAPANI NICCOLO (ALCIONE MILANO) OVALLE SANTOS ALESSANDRO (ALTAMURA) PESCHETOLA LORENZO (ALTAMURA) CASTEGNARO LUIGI (ARZIGNANO VALCHIAMPO) GASBARRO ANDREA (AUDACE CERIGNOLA) NANULA MICHELANGELO (AUDACE CERIGNOLA) SCRAVAGLIERI MAURIZIO (PICERNO) DARBOE EBRIMA (BARI) ELIA MIRKO (BARI) VOCA IDRIZ (BARLETTA) AGAZZI DAVIDE (CAMPOBASSO) CRISTALLO CLAUDIO (CAMPOBASSO) GARGIULO MARIO (CAMPOBASSO) ASTROLOGO ANDREA (CARPI) CECOTTI TOMMASO (CARPI) LOMBARDI LORENZO (CARPI) VERSIENTI LEANDRO (CASARANO) OUKHADDA SHADY (CASERTANA) SANDRI MATTIA (CASERTANA) RUSSO FLAVIO (CATANIA) ALBERTI THOMAS (CAVESE) EKUBAN JOSEPH ANSAH (CITTADELLA) CONTILIANO NICOLO (COSENZA) GIANNINI ENRICO (COSENZA) GROPPELLI FILIPPO (CROTONE) RODRIGUEZ ABLANEDO PEDRO (CROTONE) PANELLI TOMMASO (DESENZANO) BA RACINE (DOLOMITI BELLUNESI) SIA DIEGO (DOLOMITI BELLUNESI) BASSINO ALESSANDRO (FOLGORE CARATESE) NDOJ EMANUELE (FOLGORE CARATESE) COVERI VALENTINO (FORLÌ) GHEZZI SAMUELE (GIANA ERMINIO) MAROTTA MATTEO (GIANA ERMINIO) BALDE BALDE IBOURAHIMA (GIUGLIANO) CALDORE MARCO (GIUGLIANO) FORCINITI LUIGI (GIUGLIANO) BRENNA DUCCIO (GROSSETO) CARDASCIO ALESSANDRO (GUBBIO) ROSAIA GIACOMO (GUBBIO) CELEGHIN ENRICO (GUIDONIA MONTECELIO) MURGIA ALESSANDRO (GUIDONIA MONTECELIO) BOVIO LEONARDO NOAH (INTER U23) KACZMARSKI IWO KRZYSZTOF (INTER U23) MARELLO MATTIA (INTER U23) LIPANI IACOPO (LATINA) ARENA MATTEO (LECCO) BONAITI STEFANO (LECCO) MALLAMO ANDREA (LECCO) 8/21 SINN LUKAS (LECCO) ARRIGONI TOMMASO (LIVORNO) BACCIARDI ANDREA (LIVORNO) FALASCO NICOLA (LIVORNO) ANATRIELLO GENNARO (LUMEZZANE) BARONCIONI DAVIDE (LUMEZZANE) NWACHUKWU SAMUEL JOHN (LUMEZZANE) BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN (MONOPOLI) MICELI MIRKO (NOVARA) ARINI MARIANO (PERGOLETTESE) KABASHI ELVIS (PERUGIA) MOTTA MATTEO (PESCARA) VALZANIA LUCA (PESCARA) ERCOLANI LUCA (PIANESE) MORELLI GABRIELE (PIANESE) PROIETTO FRANCESCO (PIANESE) TESTA CARLO MARIA (PIANESE) GERMINARIO GIANLUCA (PINETO) LOMBARDI LUCA (PINETO) TONTI ALESSANDRO (PINETO) PORTANOVA MANOLO (REGGIANA) VASSALLO FRANCESCO (RENATE) GYABUAA MANU EMMANUEL (SALERNITANA) TASCONE MATTIA (SALERNITANA) MACHIN DICOMBO JOSE (SAMBENEDETTESE) PEZZOLA LEONARDO (SAMBENEDETTESE) FABRIANI CRISTIAN (SAVOIA) FIASCO ANDREA (SAVOIA) NEPI ALESSIO (SAVOIA) MOLINARO SALVATORE (SCAFATESE) SUHS JOAQUIN (SCAFATESE) CUCCURULLO MARCO (SORRENTO) PUZONE MATTIA (SORRENTO) FLORENZI ALDO (SPEZIA) FONTANAROSA RICCARDO (SPEZIA) MASTINU GIUSEPPE (TORRES) SCOTTO LUIGI (TORRES) D’INTINO ROBERTO (TRENTO) KASSAMA SHERIFF (TRENTO) GERBI ERIK (TREVISO) LIOTTI DANIELE (TREVISO) BALESTRERO DAVIDE (UNION BRESCIA) PIANA LUCA (VADO) GIORGINI PIETRO (VIS PESARO) MARIANI EDOARDO (VIS PESARO)

Sezione: News / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 21:30
Autore: Luca Ottaviano
vedi letture