Novità importanti in casa Bari. Come riportato anche dai colleghi di Telesveva, c'è stata una svolta nel procedimento che riguarda il club pugliese: la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha formalmente rinunciato alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società biancorossa presentata lo scorso 7 luglio, dopo l’impegno assunto da Filmauro a garantire un sostegno finanziario irrevocabile fino a un massimo di 11,1 milioni di euro per la stagione 2026/27.

La somma comprende 1,1 milioni già versati il 30 luglio, 2 milioni previsti entro il 31 ottobre e un milione al mese da novembre 2026 a giugno 2027, tutti come versamenti in conto capitale non rimborsabili e non fruttiferi.

La decisione tiene conto anche della solidità patrimoniale di Filmauro e deriva esclusivamente dai fatti sopravvenuti, senza modificare la valutazione delle ragioni alla base del ricorso iniziale. La Procura ha quindi chiesto al Tribunale di Bari di dichiarare l’estinzione del procedimento.

Di seguito il dispositivo ufficiale della Procura: " PREMESSO CHE con ricorso depositato il 7 luglio 2026 ai sensi degli artt. 37, comma 2, e 38 CCII, questo Ufficio ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di S.S.C. Bari S.p.A.;

con le note di replica del 17 settembre 2026 l’Ufficio ha sviluppato ulteriormente il profilo ritenuto decisivo ai fini del giudizio, nel quale convergono i medesimi dati economici e patrimoniali posti a fondamento del ricorso: la dipendenza strutturale della Società dalle risorse del socio unico Filmauro S.r.l. nonché l’inidoneità ad escludere lo stato di insolvenza di un sostegno finanziario affidato a lettere di impegno prive di importo, di destinatario determinato e di coercibilità;

nelle medesime note l’Ufficio ha indicato gli strumenti idonei a trasformare la dichiarazione di intenti in un vincolo effettivo – atto deliberativo dell’organo competente della controllante con importo massimo determinato e scansione temporale delle erogazioni; ancoraggio dell’importo al fabbisogno della stagione 2026/2027; verifica della capienza del soggetto obbligato sul bilancio d’esercizio separato; apporto in forma di versamento in conto capitale e non di finanziamento postergato; garanzia azionabile a beneficio dei creditori.

con la memoria di controreplica del 25 settembre 2026 la resistente ha prodotto (doc. 23) la deliberazione del consiglio di amministrazione di Filmauro S.r.l. del 24 settembre 2026 e l’atto unilaterale di impegno irrevocabile di sostegno finanziario di pari data, munito di data certa e trasmesso alla Società a mezzo posta elettronica certificata;

RILEVATO CHE l’atto di sostegno finanziario del 24 settembre 2026 recepisce, nella sostanza e nella forma, le condizioni indicate dall’Ufficio. In particolare:

a) trae fondamento in una deliberazione del consiglio di amministrazione di Filmauro S.r.l. del 24 settembre 2026, che riconduce l'impegno alla volontà sociale formatasi nella sede collegiale propria e ne fissa per iscritto misura, termini e modalità, confermando e integrando la lettera del 29 luglio 2026: il sostegno non è più affidato a una dichiarazione epistolare, rinnovata di esercizio in esercizio e priva di base deliberativa, ma a un atto dell'organo gestorio della controllante, documentato e munito di data certa (art. 2704 c.c.);

b) fissa un importo massimo complessivo di euro 11.100.000 (art. 3), corrispondente al fabbisogno della gestione corrente quantificato dal budget di tesoreria della stagione 2026/2027, con obbligo di integrazione entro sessanta giorni dall’approvazione del budget 2027/2028 ove il fabbisogno effettivo dovesse risultare eccedente tale importo (art. 2), in tal modo soddisfacendo il requisito di determinatezza dell’oggetto (artt. 1346 e 1418 c.c.) e il principio dell’importo massimo di cui all’art. 1938 c.c. così come richiesto da questo Ufficio;

c) scandisce le erogazioni secondo scadenze certe – euro 2.000.000 entro il 31 ottobre 2026 ed euro 1.000.000 entro l’ultimo giorno di ciascun mese da novembre 2026 a giugno 2027, oltre alla tranche di euro 1.100.000 già versata il 30 luglio 2026 – somme esigibili senza richiesta né costituzione in mora (art. 4);

d) qualifica gli apporti come versamenti in conto capitale, non rimborsabili e non fruttiferi, con rinuncia a ogni pretesa restitutoria e all’insinuazione al passivo, e li sottrae così espressamente alla postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. (art. 6): le risorse così immesse incrementano l’attivo sul quale concorrono i creditori terzi;

e) è irrevocabile ed esclude ogni condizione rimessa alla volontà del dichiarante, con rinuncia alle eccezioni fondate sull’andamento sportivo e sulla categoria di appartenenza della Società (artt. 5 e 7), così rimuovendo il rilievo di sussistenza di una condizione meramente potestativa come rilevato da questo ufficio (art. 1355 c.c.);

f) è indirizzato anche ai creditori della Società, che acquistano il diritto di esigerne l’adempimento in favore di quest’ultima in caso di sua inerzia protratta oltre sessanta giorni, ferma, comunque, l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. (art. 8);

g) riconosce la legittimazione degli organi dell’eventuale procedura per le tranche scadute e non adempiute (art. 7);

h) costituisce prova scritta ai fini del procedimento monitorio (art. 11), venendo così meno il difetto di destinatario determinato e di coercibilità rilevato dall’Ufficio;

CONSIDERATO CHE

• la capienza del soggetto obbligato risulta accertata, sul bilancio d’esercizio separato di Filmauro S.r.l., dagli stessi consulenti dell’Ufficio (patrimonio netto di euro 74.384.204 al 30 giugno 2025, utile d’esercizio di euro 4.232.579), dato confermato dalla deliberazione del 24 settembre 2026: un valore pari a circa sette volte l’importo massimo dell’impegno. 

• la legittimazione diretta attribuita ai creditori (art. 8), unita alla data certa e all’idoneità dell’atto a fondare un decreto ingiuntivo (art. 11), conferisce al ceto creditorio una pretesa autonomamente azionabile nei confronti di un obbligato di accertata capienza, rispondendo alla finalità cui era preordinata la garanzia a prima richiesta indicata dall’Ufficio;

• per effetto dell’atto del 24 settembre 2026, quindi, i creditori di S.S.C. Bari S.p.A. dispongono oggi di ciò che, allo stato degli atti in cui la domanda è stata proposta e coltivata, mancava: una risorsa determinata, a scadenze certe e non postergata, su cui soddisfarsi, e una pretesa da azionare per il tramite dello strumento di cui all’art. 2900 c.c.; è dunque soddisfatto il criterio che l’Ufficio aveva posto a fondamento del giudizio, e la continuità aziendale risulta ora presidiata in funzione, e non a spese, della tutela del ceto creditorio;

CONSIDERATO CHE

il presente atto di rinuncia è la conseguenza esclusiva di fatti sopravvenuti, adottati dalla controllante nel corso del giudizio, all’esito e in conformità delle indicazioni dell’Ufficio; essa non implica alcuna rivalutazione dei presupposti della domanda al momento della sua proposizione, né acquiescenza alle tesi difensive della resistente

P.Q.M.

visto l’art. 43, comma 1, secondo periodo, CCII,

DICHIARA

di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta nei confronti di S.S.C. Bari S.p.A. con ricorso depositato il 7 luglio 2026;

CHIEDE

che il Tribunale dichiari con decreto l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 43, comma 2, CCII".

Sezione: News / Data: Mar 29 settembre 2026 alle 18:45
Autore: Martin Shira
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