Terminata la 29^ giornata di Serie C, i gironi B e C sono pronti a ripartire con il turno infrasettimanale previsto per mercoledì 4 e giovedì 5 marzo.
Il giudice sportivo nel frattempo ha emesso i suoi verdetti: ecco il comunicato ufficiale:

"Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 1 e 2 Marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: GARE DEL 28 FEBBRAIO E DEL 1 MARZO 2026"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
"Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, CAVESE, FOGGIA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, RAVENNA, SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SORRENTO e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori"

Società:

-Ammenda di € 2.000,00 per la Sambenedettese per avere, i suoi sostenitori (80% di 1952 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 6° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte; 2. al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altre due squadre avversarie; 3. al termine della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub 3), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

-Ammenda di € 800,00 per la Cavese A) per avere, i suoi sostenitori (80% dei 931 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 79° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 67° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13 comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25,comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

- Ammenda di € 200,00 per le seguenti società:

Ascoli

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30% dei 3269 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 3° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido nel recinto di gioco senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

Benevento

Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 2° e all’8° minuto del primo tempo, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

Salernitana

Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un aeroplanino di cartone sul terreno di gioco (il quale si conficcava sul terreno) in prossimità della porta avversaria, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

-Ammenda di € 100,00 per la Torres per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

Dirigenti espulsi

-Roma Domenico (Cosenza): INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE 73/385 CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta aggressiva e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto: 1. in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato; 2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi, reiterava la propria condotta proferendo frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed.).

- Cutolo Aniello (Arezzo) : INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 MARZO 2026 per avere, al 51° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto usciva dall’area tecnica e li provocava con parole e gesti. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

Dirigenti non espulsi

-Faggiano Daniele (Salernitana): INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2 APRILE 2026 A) per avere, a fine primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale stava rientrando negli spogliatoi, urlava frasi irrispettose nei confronti del medesimo per contestarne l’operato; B) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, attendeva la squadra arbitrale mostrando loro le immagini di un'azione sul cellulare e proferendo ripetute espressioni irrispettose e ingiuriose per contestarne l’operato; C) per avere, successivamente, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto impediva alla stessa di rientrare negli spogliatoi e, solo dopo che il IV Ufficiale riusciva ad aprire la porta e che tutta la squadra arbitrale era entrata, ne sbatteva con forza il battente. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi comprese, da una parte, la gravità della condotta tenuta e, dall’altra, le scuse porte dal SIG. FAGGIANO nell’immediatezza dei fatti, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S.

Ammonizione (I INFR) 

Laneri Giuseppe del Siracusa

Allenatori espulsi:

Squalifica per una gara effettiva ed € 500,00 di ammenda per Botticella Domenico del Foggia per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, protestava platealmente gesticolando e proferendo una frase irrispettosa e offensiva nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

Squalifica per due gare effettive per Buscè Antonio del Cosenza per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, già precedentemente richiamato, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente e in modo aggressivo nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

Allenatori non espulsi:

Ammonizione (I INFR) 

Mandorlini Andrea del Ravenna

Collaboratori espulsi:

Squalifica per due gare effettive ed € 500,00 di ammenda per Conte Bruno del Sorrento per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale e dei componenti la panchina avversaria in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato e nei confronti dei tesserati avversari. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

Collaboratori non espulsi:

Squalifica per due gare effettive per Calabrese Luigi del Siracusa per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, in occasione di una revisione FVS, urlava nei suoi confronti frasi irrispettose e offensive. Acquisito l’elenco dei raccattapalle della Società Siracusa dal Delegato di Lega, valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2 e 4 C.G.S. (persona addetta a servizi della società e che svolge attività all'interno o nell'interesse della stessa, attività comunque rilevante per l'ordinamento federale in quanto responsabile dei raccattapalle).

Calciatori espulsi: 

-tre giornate di squalifica di cui una per recidività in ammonizione (V INFR) per Kallon Yayah della Casertana per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriose nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa l’allusione ad un asserito pregiudizio da parte dell’Arbitro, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 1 lett. a) G.C.S.

- una giornata di squalifica per Guerini Alessio dell Atalanta U23 per aver tenuto, al 20° minuto del secondo tempo, in occasione di un fallo subito da un proprio compagno di squadra da parte di un calciatore avversario, un comportamento non corretto nei confronti di quest’ultimo, in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina ed entrava sul terreno di gioco per circa due metri, colpendolo con una spallata e proferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa, così provocando tensione fra i componenti delle due squadre. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 (calciatore di riserva).

- una giornata di squalifica per Pace Federico del Latina per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto proferiva frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.

Calciatori non espulsi:

Squalifica per una gara effettiva per recidività di ammonizioni (V INFR) per: 

-MISITANO GIULIO (ATALANTA U23)

-CASTORANI MANUELE (POTENZA)

-SOLINI MATTEO (RAVENNA)

-ALFIERI VINCENZO (SAMBENEDETTESE)

-SABBATANI ANTONIO (SORRENTO)

-WINKELMANN TILL (TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

-GUIEBRE ABDOUL RAZAK (ASCOLI)

-DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

-MANZONI ALBERTO (ATALANTA U23)

-MANCONI JACOPO (BENEVENTO)

-SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (BENEVENTO)

-FIORDALISO ALESSANDRO (BRA)

-PIERNO ROBERTO (CAMPOBASSO)

-MACCHI MATTIA (CAVESE)

-GALLO ANDREA (CROTONE)

-CAVALLINI GIACOMO (FORLI')

-EUSEPI UMBERTO (SAMBENEDETTESE)

-MASALA ALESSANDRO (TORRES)

AMMONIZIONE (XII INFR)

-ROSSINI MATTEO (CARPI)

-CALABRESE BERNARDO (LATINA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

-MICELI MIRKO (CATANIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

-CIOTTI PIETRO (COSENZA)

-DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

-DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)

-LADINETTI RICCARDO (PERUGIA)

-PUZONE MATTIA (SIRACUSA)

-CELEGHIN ENRICO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

-RIZZO NICHOLAS (ASCOLI)

-LANGELLA CHRISTIAN (COSENZA)

-DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)

-DIMARCO CHRISTIAN (FOGGIA)

-ERRICO ANDREA (GUIDONIA MONTECELIO)

-MAWETE CHRIST JESUS (LIVORNO)

-ODJER MOSES (LIVORNO)

-MONTEVAGO DANIELE (PERUGIA) -

-CANDIANO MAIKO (SIRACUSA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

-VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)

-GEGA ERTIJON (CASARANO)

-HRAIECH SABER (GUBBIO)

-BONASSI LUCA (LIVORNO)

-TOZZUOLO ALESSANDRO (PERUGIA)

-PROIETTO FRANCESCO (PIANESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

-CHIERICO LUCA (AREZZO)

-IACCARINO GENNARO (AREZZO)

-CHAKIR MOHAMMED AMINE (ASCOLI)

-CORRADINI GIOVANNI (ASCOLI)

-MARTINA ALESSANDRO (CAMPOBASSO)

-ARMINI NICOLO (CROTONE)

-VOLPE GIOVANNI (GIUGLIANO)

-MINTA AMOAKO (GUBBIO)

-ZAPPELLA DAVIDE (GUIDONIA MONTECELIO)

-PELLITTERI ALESSANDRO (LATINA)

-ANGELLA GABRIELE (PERUGIA)

-SODERO ANDREA (PIANESE)

-DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO)

-PAGLINO STEFANO (SORRENTO) -

-DIPINTO NICOLA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (II INFR)

-BALLABILE ERNESTO (AUDACE CERIGNOLA)

-MIGNANI GUGLIELMO (BENEVENTO)

-BENVENUTO MATTIA (CARPI)

-UBANI MARLON NNAMDI (CAVESE)

-BERETTA GIACOMO (COSENZA)

-PIOVANELLO ENRICO (CROTONE)

-GHIRARDELLO TOMMASO (GUBBIO)

-MANDORLINI MATTEO (RAVENNA)

-ZAZZA MATTEO (TEAM ALTAMURA)

-LIVIERO MATTEO (TORRES)

-ARONICA GIOVANNI (TRAPANI)

-DURMUSH MERT MYUSLYUM (VIS PESARO)

-ZOIA RICCARDO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

-CARDONI KARIM (AZ PICERNO)

-FEDEL GIACOMO (MONOPOLI)

-VINCIGUERRA ALESSANDRO (MONOPOLI)

-GIANNINI DAVIDE (PINETO)

-KABASHI ELVIS (PONTEDERA)

-BANI CRISTIANO (RAVENNA)

-ARENA MATTEO (SALERNITANA)

-SEMPRINI MAURO (SAMBENEDETTESE)

-PANICO GIUSEPPE ANTONI (TERNANA)

-DUMANI SAJMIR (TORRES)

-PERRI MARCO (TRAPANI)

Sezione: News / Data: Mar 03 marzo 2026 alle 11:30
Autore: Francesco Spina
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