Terminata la regular season, nello scorso weekend si è giocato il primo turno dei playoff di Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale con le decisoni del Giudice Sportivo:

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 3 MAGGIO 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del Primo Turno Play Off del Girone i sostenitori delle Società  MONOPOLI, PIANESE, PINETO e TERNANA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:  - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S. DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. 

SOCIETA' AMMENDA € 1.200,00 TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Nord Ospiti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, al termine della gara, quattro fumogeni sul terreno di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico in molti punti del campo; 2. danneggiato due seggiolini posizionati nel Settore loro riservato, uno dei quali, al 51° minuto del secondo tempo, veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze.   Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S. (ivi compresa la pericolosità dei lanci) ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 (r. Arbitrale, proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto). 

AMMENDA € 800,00 MONOPOLI  A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80% dei 1196 presenti) posizionati nel Settore Curva Numerata, intonato, al 52° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte.  Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che, con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.). 

AMMENDA € 400,00 CASERTANA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.). 

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta antisportiva nei confronti dei tesserati avversari in quanto, usciva dall’area tecnica, si dirigeva verso la panchina avversaria e proferiva parole ingiuriose nei loro confronti. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva). 

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23) 

COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)

TROISE EMANUELE (LUMEZZANE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE SUSSI CHRISTIAN (PIANESE) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di un calcio d’angolo a proprio favore, si liberava dalla marcatura di un avversario e, con il pallone ancora in gioco, lo colpiva con una gomitata al ventre, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerate, da una parte, la natura del gesto perpetrato, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco. 

Sezione: News / Data: Lun 04 maggio 2026 alle 17:45
Autore: Francesco Spina
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