Dopo aver archiviato la terza giornata di campionato andata in scena tra il 5 e il 7 settembre. Ecco che sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo, con le relative ammende:
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
"Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 7 e 8 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
“GARE DEL 5, 6 E 7 SETTEMBRE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CATANIA, GIUGLIANO, PERUGIA, POTENZA, PRO VERCELLI, SAMBENEDETTESE, RAVENNA, SAVOIA, SORRENTO, TRENTO, VIS PESARO e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26
C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA' AMMENDA
€ 1.200,00 BARLETTA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, al 32° minuto del primo tempo, un petardo nel proprio Settore, senza conseguenze; 2. lanciato, al 19° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica contenente liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante l’ingresso in campo delle squadre e prima del calcio d’inizio, un fumogeno sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco, prontamente rimossi dal personale dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze; 2. al termine della gara, con le squadre ancora in campo, una bottiglietta d’acqua semipiena di liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 900,00 LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’81° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00 SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00 CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 5850 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 63° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di un’altra società, comportante denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale; 2. al 64° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti della città di altra squadra avversaria, ripetuto per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00 CASARANO per avere, i suoi sostenitori (circa il 70% dei 685 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 10° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un Dirigente avversario, ripetuto per tre volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00 REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 SETTEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
MANDORLINI DAVIDE (RAVENNA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente rivolgendo loro un gesto offensivo per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 SETTEMBRE 2026
PUTRIGNANO MATTEO (LIVORNO) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto abbandonava l’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2 lett. a) C.G.S.
ALLENATORI ESPULSI: SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BONATTI ANDREA (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco per circa cinque metri gesticolando e proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
BOSCAGLIA ROCCO (SAMBENEDETTESE) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti, al fine di contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TONUCCI DENIS (VIS PESARO) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone distante lo colpiva con il gomito sullo zigomo, allargando il braccio, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SALI GIACOMO (ALBINOLEFFE) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, in seguito ad un contrasto di gioco, lo colpiva con un pugno all’altezza del petto, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto senza la possibilità di giocare il pallone, la natura del gesto e le sue modalità (come descritte nel supplemento di referto) e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
BA RACINE (DOLOMITI BELLUNESI) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone a distanza, lo colpiva con la mano sul volto. Tale condotta rendeva necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura e le modalità del gesto (manata) e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BOVIO LEONARDO NOAH (INTER U23) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
GEGA ERTIJON (FOLGORE CARATESE) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. PALOMBA LUIGI (FORLÌ) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.
MASELLI SERGIO (PICERNO) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con le gambe, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
VAN KOEVERDEN LUC CORNELIS MARTINUS (PRO VERCELLI) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MATINO EMMANUELE (CASARANO) CORRADI CHRISTIAN (JUVENTUS NEXT GEN) BOFFELLI ANDREA (LUMEZZANE)".
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