Finisce la regular season di Serie C, e non senza emozioni. Tra promozioni, retrocessioni e corse playoff risolte all'ultimo, il campionato ha divertito tutti come sempre. Ecco le ultime decisioni del Giudice Sportivo prima di fiondarci nella postseason.
GIRONE A
GARE DEL 25 APRILE 2026
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
“GARE DEL 25 APRILE 2026 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società GIANA ERMINIO, L.R. VICENZA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S. DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
SOCIETA' AMMENDA € 1.000,00 L.R. VICENZA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60% dei 1526 presenti), posizionati nel Settore Curva Trevisan, intonato, al 4° e al 6° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto, nella prima circostanza, per tre volte e per una volta nella seconda, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., (ivi compresa la particolare odiosità della condotta) ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
“GARE DEL 26 APRILE 2026 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOA, AREZZO, CAVESE, PERUGIA, PIANESE, POTENZA e TEAM ALTAMURA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S. DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
SOCIETA' GARA TRAPANI – SIRACUSA DEL 26 APRILE 2026 Il Giudice Sportivo Sostituto, in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara, in relazione al comportamento tenuto dal Sig. VALERIO ANTONINI della Società Trapani, rileva che gli elementi acquisiti non consentono, allo stato, di ritenere integrata l’eventuale violazione di cui al comma 3 dell’art. 19 C.G.S., in ordine sia alla condotta posta in essere che al luogo dove la stessa è stata perpetrata. Quanto alle dichiarazioni rese dallo stesso, allo stato attuale appare necessaria un’istruttoria al fine di verificare l’eventuale violazione di cui all’art. 23 C.G.S., per quanto di eventuale competenza della Procura Federale, alla luce della disciplina posta dall’art. 23 medesimo. Pertanto, si trasmettono gli atti alla Procura Federale, per l’eventuale seguito di competenza ai sensi dell’art. 118 C.G.S.
GARA CAMPOBASSO – ASCOLI DEL 26 APRILE 2026 Il Giudice Sportivo Sostituto, con riferimento alle risultanze della relazione redatta dei componenti della Procura Federale relativa alla gara in oggetto, riservato ogni provvedimento in ordine ai comportamenti tenuti dai tifosi, invita la Procura Federale a effettuare, nel più breve tempo possibile, accertamenti in ordine alla individuazione del Settore occupato nelle gare casalinghe dai tifosi della società Ascoli presenti alla gara in oggetto e posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti e alla produzione delle immagini eventualmente acquisite dei simboli esposti.
AMMENDA € 1.000,00 VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, quattro bottigliette d’acqua semipiene e due bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze. 96/529 Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 900,00 SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere: 1. lanciato, durante la gara, quattro bottigliette d’acqua semipiene e quattro bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00 CAVESE A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 30% dei 285 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud: 1. intonato, al 26°, all’83° e all’84° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto nelle prime due circostanze per due volte e nella terza per tre volte; 2. esposto, dal 22° al 26° minuto del primo tempo, uno striscione non autorizzato; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, considerato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerate le misure previste e poste in essere in attuazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 50% dei 572 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 28° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MAGGIO 2026 PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE) per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, non corretta e antisportiva in quanto: 1. usciva intenzionalmente dall’area tecnica al fine di impedirgli di comminare il provvedimento di ammonizione al proprio Allenatore, frapponendosi tra quest’ultimo e l’Arbitro e pronunciando espressioni irriguardose per contestarne l’operato; 2. dopo essere stato invitato più volte a rientrare nell’area tecnica, reiterava tale condotta in conseguenza della quale l’Arbitro gli notificava il provvedimento di espulsione. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 2, 95/524 lett. a) e 39 C.G.S.
DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MAGGIO 2026 DIOTALEVI ANDREA (VIS PESARO) in quanto, in reazione alle provocazioni di un calciatore avversario, abbandonava l'area tecnica avvicinandosi allo stesso senza contatto fisico (r. IV Ufficiale).
DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE PER 7 GIORNI 96/530 ANTONAZZO ANGELO (GIUGLIANO) per avere tenuto una condotta non corretta e antisportiva in quanto, al termine della gara, accedeva sul terreno di gioco direttamente dalla Tribuna Laterale, nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 92/DIV del 20.04.2026), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Valutate le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 19 e 39 C.G.S., (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE) per aver, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, nonché una condotta non corretta e antisportiva in quanto: 1. abbandonava l’area tecnica protestando platealmente nei confronti dell’Arbitro, sbracciando e urlando per contestarne l’operato; 2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, non abbandonava il terreno di gioco e si dirigeva verso il IV Ufficiale con atteggiamento minaccioso, proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti; 3. invitato ad allontanarsi, reiterava la condotta anche nei confronti dell’Arbitro; 4 usciva infine, dal terreno di gioco continuando a sbracciare e urlare; 5. al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco dirigendosi nuovamente verso il IV Ufficiale, in evidente stato di alterazione, continuando a proferire espressioni ingiuriose nei suoi confronti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, e, in particolare, la gravità e la reiterazione della condotta perpetrata, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA IURINO GIOVANNI (TEAM ALTAMURA) In quanto, in occasione di una revisione FVS, ostacolava la stessa proferendo una frase irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO) In quanto, mentre si trovava in panchina a seguito di sostituzione, si avvicinava al IV Ufficiale tirandolo per la spalla per richiamarne l’attenzione, proferendo una frase di protesta nei confronti della Quaterna Arbitrale e una frase offensiva nei confronti di un calciatore avversario (r. IV Ufficiale, calciatore sostituito).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE COZZOLI FRANCESCO (TRAPANI) per fallo di gioco particolarmente grave, in quanto, pur senza volontarietà, colpiva al volto il calciatore avversario con i tacchetti.
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE SOTTINI EDOARDO (ALBINOLEFFE) per aver, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, entrava in scivolata con i tacchetti esposti colpendolo all’altezza della tibia, rendendo necessario l’intervento dello staff medico, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., e 95/525 95/526 considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE) in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, esultava in maniera provocatoria davanti alla panchina avversaria (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA SILVESTRI TOMMASO (TRIESTINA) per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) VALDESI ANDREA (NOVARA) JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)
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