Si conclude la sesta giornata di campionato di Serie C, il Giudice Sportivo ha emesso i suoi verdetti dopo la conclusione delle partite andate in scena nel weekend tra il 19 e il 20 settembre. Ecco le sue decisioni:

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00 LECCO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, proferito, al termine della gara, espressioni oltraggiose e offensive nei confronti dell’operatrice sanitaria della società avversaria.  Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la riprovevolezza delle offese pronunciate, ai sensi degli artt. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 28° minuto del primo tempo, una suola di scarpa in gomma all’indirizzo del IV Ufficiale che cadeva sul terreno di gioco a circa 4-5 metri di distanza da quest’ultimo, senza conseguenze.  Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerai i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.200,00 BARLETTA  A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:  1. lanciato, al 10° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 4. danneggiato, parti dei servizi igienici loro riservati. B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 370 presenti), posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al termine della gara e in risposta al coro effettuato dai tifosi avversari, un coro offensivo e insultante nei confronti dei predetti, ripetuto per due volte.  Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00 CATANIA  A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 12° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, una porzione di pizza nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori intonato: a) (circa il 25% dei 4754 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud (Settori Rosso e Azzurro porzione Centrale), al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra ripetuto per quattro volte; b) (circa il 90% dei 6050 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord (Settori Rosso e Azzurro), al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per due volte.  Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S. rilevato che con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 ATALANTA U23 per avere due suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00 AUDACE CERIGNOLA per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato, durante il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sandro Mazzola, cori a sostegno della propria squadra.  Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

SAVOIA per avere, i suoi sostenitori (il 90% circa dei 600 presenti) posizionati nel Settore Distinti, intonato: 1. al 36° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte; 2. al 10° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte.  Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00 TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due bottigliette d’acqua semipiene e dieci bicchieri nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 OTTOBRE 2026

MELA ANTONELLO (TORRES) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARILARI ENRICO (PINETO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e della Quaterna Arbitrale in quanto: 1. entrava sul terreno di gioco e, avvicinatosi all’Arbitro, protestava veementemente e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato; successivamente, benché invitato più volte ad allontanarsi, reiterava la predetta condotta; 2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, abbandonava il terreno di gioco solo dopo aver rivolto ulteriori frasi irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

SCOTTO FELICE (SORRENTO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e antisportivo nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, usciva dall’area tecnica inveendo e urlando nei loro confronti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. (r. IV Ufficiale). 

ALLENATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (II INFR)

COPPITELLI FEDERICO (COSENZA) 

OPERATORI SANITARI ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SESANA LUIGI (RENATE) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art.  36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).

OPERATORI SANITARI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR)

CALFI MARTINA (PERGOLETTESE) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, all'uscita dal terreno di gioco e prima di rientrare nella zona spogliatoi, reagiva agli insulti ricevuti dai tifosi del Lecco facendo, un gesto con la mano verso gli stessi, provocando così un'ulteriore reazione dei tifosi. Valutate le modalità complessive della condotta, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).

COLLABORATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

MACCALI MICHAEL (GIANA ERMINIO) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARBA BENEDETTO (ALBINOLEFFE) per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PEDICILLO LEONARDO (FOLGORE CARATESE) PAPAZOV DIMITAR (PERUGIA) 

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA

ROVERSI LUCA MARIO (PERGOLETTESE) per avere, al termine della gara e prima di rientrare negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari situati nel Settore Distinti, in quanto si girava verso gli stessi e poneva in essere un gesto osceno nei loro confronti. Valutate le modalità complessive della condotta, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) PORTANOVA DENIS AMMONIZIONE (III INFR) PERLINGIERI MARIO BIZZOTTO NICOLA MANETTA MARCO FIGOLI MATTEO DALMAZZI ALESSANDRO MICELI MIRKO COPPOLA GIUSEPPE GERMINARIO GIANLUCA AURILETTO SIMONE FABRIANI CRISTIAN VISCARDI ANGELO MERCATI ALESSANDRO PIANA LUCA (SAVOIA) (AUDACE CERIGNOLA) (BARLETTA) (BARLETTA) (CARPI) (COSENZA) (NOVARA) (PICERNO) (PINETO) (RENATE) (SAVOIA) (SORRENTO) (UNION BRESCIA) (VADO) 

AMMONIZIONE (II INFR) DE SANTIS EROS IDELE JAVISON OSARUMW CRETELLA CARMINE DARBOE EBRIMA CRISTALLO CLAUDIO CAPORALE ALESSANDRO PERETTI MANUEL FALCINELLI DIEGO TOFFANIN FRANCESCO TANCO SIMMERMACHER GREGORIO JOSE' GALLO ANDREA PANICO GIUSEPPE ANTONI D'AMICO FELICE RENDA FEDERICO ZANCHETTA MATTIA BALDE BALDE IBOURAHIMA CALDORE MARCO BRENNA DUCCIO MANNELLI MATTEO MECONI EDOARDO KACZMARSKI IWO KRZYSZTOF MANETTI GIULIO LANGELLA CHRISTIAN CAPELLINI RICCARDO PETRUNGARO LUCA ACHIK ISMAIL TRIPI FILIPPO PUZONE MATTIA DI STEFANO LORENZO MASALA ALESSANDRO PENNINGTON NICHOLAS SCOTTO LUIGI SINA SAMUELE HAMLILI ZACCARIA

AMMONIZIONE (I INFR) LAKTI ERALD GUERINI ALESSIO NAVARRO ESCRICHE ALBERT POUNGA DIGNE KAELAS MARINI MATTEO AMOS PIARULLI SAVIO CARFORA LORENZO MATINO EMMANUELE KONTEK IVAN ALLEGRETTO ANDREA ESPOSITO GIANLUCA MAIOLO FRANCESCO KAROL PAOLUCCI LORENZO ZILIO ANDREA (ARZIGNANO VALCHIAMPO) (ATALANTA U23) (AUDACE CERIGNOLA) (BARI) (CAMPOBASSO) (CASERTANA) (CAVESE) (CITTADELLA) (CITTADELLA) (CROTONE) (FOGGIA) (FOGGIA) (FOLGORE CARATESE) (GIANA ERMINIO) (GIANA ERMINIO) (GIUGLIANO) (GIUGLIANO) (GROSSETO) (GROSSETO) (GUBBIO) (INTER U23) (LECCO) (PERUGIA) (PESCARA) (POTENZA) (SALERNITANA) (SCAFATESE) (SORRENTO) (TORRES) (TORRES) (TORRES) (TORRES) (UNION BRESCIA) (VADO) (ARZIGNANO VALCHIAMPO) (ATALANTA U23) (ATALANTA U23) (ATALANTA U23) (BARLETTA) (BARLETTA) (CAMPOBASSO) (CASARANO) (CASERTANA) (CATANIA) (CAVESE) (CAVESE) (CITTADELLA) (CITTADELLA) PASCALAU RAZVAN-BOGDAN RIZZO MATTEO VELTRI ANGELO MATTIOLI GIOVANNI PETRELLI ELIA SAMELE LUIGI PITTI ENEA SABATTINI LORENZO BARRY OUMAR AMARADIO LUCA BAEZ STABILE JAIME VALDESI ANDREA PARIGINI VITTORIO JAOUHARI ZAID TOZZUOLO ALESSANDRO MEAZZI LORENZO PARIGI GIACOMO GEMIGNANI ANDREA VIGANO FILIPPO PIERACCINI SIMONE MEOLA FRANCESCO CERNIGOI IACOPO LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA (COSENZA) (COSENZA) (CROTONE) (FORLÌ) (FORLÌ) (GIANA ERMINIO) (GROSSETO) (GROSSETO) (GUBBIO) (JUVENTUS NEXT GEN) (LATINA) (NOVARA) (OSTIAMARE) (PERGOLETTESE) (PERUGIA) (PESCARA) (PESCARA) (PICERNO) (RENATE) (SALERNITANA) (SAVOIA) (VADO) (VADO) 

Sezione: News / Data: Mar 22 settembre 2026 alle 17:15
Autore: Emanuele Russo
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