Si concludono gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C che sono andati in scena nell'infrasettimanale tra martedì e mercoledì 27 e 28 ottobre. Il giudice sportivo ha emesso i suoi verdetti. Ecco quali sono:

SOCIETA' AMMENDA

€ 700,00 CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 92° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00 BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’85° minuto della gara, cinque fumogeni nel recinto di gioco (nei pressi dell’impianto LED posto all’altezza della bandierina del calcio d’angolo) provocando danni all’impianto LED e al manto erboso sintetico. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla intrinseca pericolosità dei lanci effettuati, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso sintetico e a quanto riportato dall’impianto LED, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00 SAVOIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 NOVEMBRE 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA CONDO' LUIGI (LATINA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto: A) dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, si alzava dalla panchina aggiuntiva arrivando con i piedi sulla linea laterale e proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato; B) alla notifica del provvedimento di espulsione, minacciava di entrare in campo e veniva prontamente fermato da un dirigente della propria squadra. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett a) C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2026 LUCARELLI ALESSANDRO  (LIVORNO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto: A) lo raggiungeva al centrocampo e con toni minacciosi proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose e offensive per contestarne l’operato; B) reiterava la predetta condotta anche all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi, rivolgendo ulteriori frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., tenuto conto della sanzione minima edittale pari a mesi due (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GODI DAVIDE (CARPI) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CESARETTI ALESSANDRO (LATINA) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva e irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto: A) a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva e lanciava un pallone in campo per velocizzare la ripresa del gioco; B) rivolgeva al IV Ufficiale frasi irriguardose per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 1, lett a) e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASSANI STEFANO (CARPI) per avere, al termine del secondo tempo regolamentare, e prima di procedere con i tiri di rigore, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto: A) gli si avvicinava e, rivolgendosi a un proprio giocatore, pronunciava frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro, contestandone l’operato; B) alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterava la predetta condotta, proferendo un’ulteriore frase irriguardosa nei suoi confronti. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

 ALLENATORI NON ESPULSI  SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  

VOLPE GENNARO (LATINA)  

CALCIATORI NON ESPULSI  SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  ESPOSITO MATTIA (BARI) MECONI EDOARDO (GUBBIO) PODDA LORENZO (GUBBIO) MANCINI TOMMASO (LIVORNO)  AMMONIZIONE (I INFR)  NAZZARO MARCO (ALTAMURA) PIRRELLO ROBERTO (ALTAMURA) PRISCO VINCENZO (BARI) CARFORA LORENZO (CAMPOBASSO) FOGLIATA RICCARDO (CAMPOBASSO) PACCIARDI FEDERICO (CAMPOBASSO) CARCANI TOMMASO (CARPI) DESOLE FABIO (CARPI) ANASTASIA EMANUELE (CITTADELLA) SANGALLI MATTIA RONALD (CITTADELLA) PANELLI TOMMASO (DESENZANO) AGOSTI LOUIS (DOLOMITI BELLUNESI) CASANOVA KEVIN (DOLOMITI BELLUNESI) MORREALE MATTIA (DOLOMITI BELLUNESI) KEITA CHEICK (LATINA) BACCIARDI ANDREA (LIVORNO) BACHINI MATTEO (LIVORNO) 21/52 BADORO CHAIHANE (LIVORNO) BONASSI LUCA (LIVORNO) MANFREDONIA MATTEO (POTENZA) MURANO JACOPO PIETRO (POTENZA) STAVER CORNELIUS (POTENZA) SOLINI MATTEO (RAVENNA) MEOLA FRANCESCO (SAVOIA) CAPEZZI LEONARDO (SORRENTO) DEL SORBO LUDOVICO (SORRENTO) MARCHESI FEDERICO (SORRENTO) SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (SPEZIA) BOCI BRAYAN (UNION BRESCIA) DI MOLFETTA DAVIDE (UNION BRESCIA) 

Sezione: News / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 18:30
Autore: Emanuele Russo
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