Nuova ammenda nei confronti del Trapani e di Valerio Antonini, proprietario del club granata. Alla base della decisione, come si evince all'interno del dispositivo emesso dal TFN, un post pubblicato sul proprio profilo X il 21 giugno 2025 da parte dello stesso Antonini e rivolto ad alcuni dirigenti della società siciliana. Dopo il deferimento dello scorso 22 gennaio e l'udienza del 10 febbraio ecco dunque l'epilogo della vicenda.
Di seguito il dispositivo: "IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti - Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Giammaria Camici - Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Nicola Ruggiero - Componente
Giancarlo Di V eglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17956
/77pf25-26/GC/blp del 19 gennaio 2026 e depositato il 22 gennaio 2026, nei confronti del sig. V alerio Antonini e della società
Trapani 1905 FC Srl, la seguente
DECISIONE
La fase istruttoria
Il Sig. V alerio Antonini, nella sua qualità di Amministratore Unico della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., in data 21 giugno
2025 ha pubblicato un “post” sul proprio personale account (@V alerioAntoPres) del social network X avente il seguente tenore
“Tutto bello. Purtroppo la vita reale è un'altra. Io ho investito decine di milioni e ho a che fare tutto il giorno con gentaglia...commercialisti trapanesi che mi hanno rubato soldi, mi hanno fatto prendere decisioni dandomi garanzie che sono costate 12 punti di penalizzazione..., segretari del Trapani Calcio delinquenziali... Altro che abbassare i toni. Se lo faccio con questo sottobosco criminale siamo morti".
L’Ufficio di Segreteria della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. nella s.s. 2024/2025 era composto dai Sig.ri Carlo Pace, quale Segretario Generale, e Nicola Buracchio, nella sua qualità di Segretario Sportivo. All’epoca della pubblicazione del post risultava in esecuzione a carico del Sig. Antonini il provvedimento di mesi 6 di inibizione, giusta Decisione Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare n° 215/ 2024-2025 del 20.05.2025, confermata da successiva Decisione CFA n°120/2024 – 2025 del 20.06.2025. A seguito della segnalazione, in data 18 luglio 2025 il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale al n. 77pf25-26.
L’Accordo e x e x art. 126 C.G.S.
art. 126 C.G.S.FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO In data 29 luglio 2025 l’Avv. Rodella ha trasmesso le istanze e x art. 126 C.G.S. con le quali il Sig. V alerio Antonini ha proposto l’applicazione della sanzione dell’ammenda nella misura di euro 2.500, 00 (risultante dalla sanzione base pari a euro 4.000,00, aumentata per l’aggravante e x art. 14, co. 1 lett. m) del C.G.S. nella misura di ulteriori euro 1.000,00 e diminuita nella misura della metà) e la Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. ha proposto la sanzione dell’ammenda pari a euro 1.500,00 (risultante dalla sanzione base pari a euro 3.000,00 diminuita nella misura della metà). Con comunicazione prot. 3183/77pf25-26/GC/blp la Procura Federale ha ritualmente trasmesso alla Procura Generale dello Sport le predette richieste di applicazione della sanzione su richiesta prima del deferimento, la quale, con comunicazione Prot. 3674/SS 25-26 del 5 agosto 2025, ha rilevato l’insussistenza di qualsivoglia causa ostativa ai fini dell’accoglimento delle stesse. Con comunicazione prot. 3871/77pf25-26/GC/blp del 6 agosto 2025 la Procura Federale ha prestato il consenso alle richieste di applicazione della sanzione e x art. 126 C.G.S. formulate dal Sig. Antonini e dalla Società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. Con comunicazione Prot. 3874 /77pf25-26/GC/blp la Procura Federale ha inviato al Presidente della F.I.G.C. copia dell’accordo per quanto di competenza, il quale non ha formulato osservazioni. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Comunicato Ufficiale n. 103/AA, pubblicato il 25 agosto 2025, ha reso noto l’accordo raggiunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 126 C.G.S., comunicando, altresì, che il termine ultimo per il pagamento delle ammende sarebbe stato quello di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dello stesso. Con successivo Comunicato Ufficiale n. 309/AA, considerato l’infruttuoso decorso del termine per il pagamento delle ammende, è stata dichiarata la risoluzione dell’intervenuto accordo.
Il Deferimento
Con atto del 19 gennaio 2026, depositato il 22 gennaio 2026, la Procura Federale ha deferito: "Il Sig. Valerio Antonini, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico della Società Trapani 1905 F.C. S.r.l., della violazione dell'art. 4 co. 1 del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri dei Sig.ri Carlo Pace e Nicola Burracchio nella propria qualità entrambi di componenti dell'Ufficio di Segreteria della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. nella s.s. 2024/2025 (segnatamente il primo ha rivestito la carica di Segretario Generale fino alla data del 01.02.2025 e il econdo quella di Segretario Sportivo fino alla data del 03.04.2025), mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate in data 21.06.25 sul proprio personale account (@ ValerioAntoPres) del social network :. Con l'aggravante ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. per aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare (all'epoca dei fatti risultava in esecuzione a carico dell'ANTONINI provvedimento di mesi 6 di inibizione giusta Decisione Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare nº215/ 2024-2025 del 20.05.2025 confermata da successiva Decisione CFA n°120/2024 - 2025 del 20.06.2025);"
• la "Società Trapani 1905 F.C. S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva del sopra descritto comportamento posto in essere dal Sig. Valerio Antonini quale all'epoca dei fatti
Amministratore Unico senza poteri di rappresentanza della Società."
In data 23 gennaio 2026 l'Avv. Rodella ha depositato la richiesta n. 263/TFN-2025-2026 di accesso al fascicolo presso il Tribunale
Federale Nazionale, ritualmente accolta.
Il dibattimento
All’udienza del 10 febbraio 2026, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati da remoto per la Procura Federale l'Avv. Enrico Liberati e l'Avv. Daniele Labianca. È stato, altresì, presente l'Avv. Rodella in difesa della società Trapani 1905 F.C. S.r.l. e del sig. V alerio Antonini. L'Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, si è riportato integralmente all'atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - al sig. V alerio Antonini, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda; - alla società Trapani 1905 FC Srl, euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda. L'Avv. Rodella, in rappresentanza dei deferiti, ha richiamato i contenuti della memoria difensiva depositata agli atti e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La decisione
Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulta sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. Il Sig. Antonini V alerio, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico della società Trapani 1905 F.C. S.r.l., ha espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri dei Sig.ri Carlo Pace e Nicola Buracchio, nella loro qualità di componenti dell’Ufficio di Segreteria della società Trapani 1905 F.C. S.R.L. nella s.s. 2024/2025, avendo postato in data 21.06.2025 sul proprio personale account (@V alerioAntoPres) del social network X delle espressioni inconfutabilmente offensive: “segretari del Trapani Calcio delinquenziali... Altro che abbassare i toni. Se lo faccio con questo sottobosco criminale siamo morti'. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica nel codice penale nell’art. 595 (rubricato “ d i f f a m a z i o n e ”), è similmente presidiata dal C.G.S., che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. Nel caso in esame il descritto comportamento ha determinato una evidente compromissione di quegli specifici doveri che fanno capo agli associati, ovverosia, di quelle regole comportamentali richiamate dall’art. 4, comma 1, del C.G.S, per come quest’ultimo risulta essere stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza endo federale, che ha sancito il principio secondo il quale lo stesso rappresenta un canone generale di comportamento in sé specifico, tale da costituire in caso di sua violazione fattispecie disciplinarmente rilevante anche in via autonoma e configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all’ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo (in tale senso, e x m u l t i s , Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV , decisione n. 66 del 22.12.2020; Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV , decisione n. 121 del 30.12.2021). Le espressioni usate dai deferiti e per cui è stato effettuato il deferimento integrano anche la fattispecie disciplinare di cui all’art. 23, comma 1, del C.G.S., posto che, per un verso, è di immediata evidenza che l’espressione "segretari del Trapani Calcio delinquenziali... Altro che abbassare i toni. Se lo faccio con questo sottobosco criminale siamo morti' abbia una carica offensiva tale da ledere il prestigio e la reputazione propri dei Sig.ri Carlo Pace e Nicola Buracchio, nella propria ricordata qualità entrambi di componenti dell’Ufficio di Segreteria della società Trapani 1905 F.C. S.r.l. nella s.s. 2024/2025 e, per altro verso, la stessa abbia il carattere della pubblicità considerati i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione destinata a essere conosciuta o a poter essere conosciuta da più persone. Le difese dei deferiti, secondo cui non potrebbe ritenersi integrata alcuna fattispecie disciplinare nel caso d e q u o, stante l’assenza di un esplicito richiamo nominativo, non sono meritevoli di accoglimento.
In altri termini, nell’esercizio del diritto di critica è necessario, soprattutto nell’ambito dell’ordinamento sportivo, l’utilizzo di una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione (decisione n. 111/CFA/2023-2024) e ciò vale maggiormente allorquando le dichiarazioni provengono da quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni (decisione n. 184/TFNSD/2024-2025).
P .Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. V alerio Antonini, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda;
- alla società Trapani 1905 FC Srl, euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026.
IL RELA TORE
Daniela Nardo
IL PRESIDENTE
Roberto Proietti
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