Epiteti razzistici da parte di una decina di tifosi dell'Union Brescia nei confronti di un calciatore della Pro Patria. E' questo quanto riferito dal Giudice Sportivo nel comunicato relativo alla gara dello scorso 22 febbraio e valida per la 28^ giornata del girone A.

I sostenitori in questione della squadra di casa, disposti nella Curva Nord dello stadio Rigamonti di Brescia, hanno indirizzato versi di scherno nei confronti del giocatore che si stava avvicinando a battere il calcio d'angolo. Ammenda di 1000 euro per la società lombarda, con il Giudice Sportivo che dispone "l'esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (r.Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed.)".

Quindi, nel derby contro il Lecco del prossimo 28 febbraio ci sarà regolarmente la Curva Nord, a meno che non si verifichi nuovamente un episodio simile. Di seguito la parte del comunicato del Giudice Sportivo: 

GARA UNION BRESCIA – PRO PATRIA DEL 22 FEBBRAIO 2026

Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei componenti della Procura Federale e il referto Arbitrale, osserva quanto segue. Nel referto arbitrale, in particolare, si riporta, tra l’altro, che al 36° minuto del secondo tempo un gruppo di una decina di sostenitori della Società Union Brescia, occupanti il settore Curva Nord, si è avvicinato alla recinzione in prossimità della bandierina del calcio d’angolo. In tale circostanza, i suddetti tifosi hanno indirizzato epiteti razzistici nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che si accingeva a battere un calcio d'angolo; nello specifico, il referto riporta testualmente che il predetto calciatore “riceveva da parte di una decina di tifosi riconducibili alla societa' Union Brescia dei cori che recitavano dei versi: u h uh uh uh (imitazione scimmia). Il numero complessivo dei sostenitori all’interno Settore Curva Nord era di circa 2581 e una decina di essi si sono resi responsabili della predetta condotta. I cori venivano percepiti dal collaboratore della Procura Federale, opportunamente posizionato tra le due panchine e dall’Assistente Arbitrale n. 2. Ad avviso di questo Giudice, il contenuto dei cori intonati è particolarmente grave e deprecabile e assume un univoco e inconfutabile significato discriminatorio rientrando pacificamente nelle condotte sanzionate dall’art. 28 C.G.S., ovvero quelle che, direttamente o indirettamente, comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene che il numero complessivo dei tifosi autori della condotta, come sopra specificato in termini percentuali e, quindi, anche assoluti, integri il requisito della dimensione richiesto dalla norma di cui all’art. 28 C.G.S. Tale requisito va, nella specie contestualizzato: alla luce della particolare gravità della condotta perpetrata, posta in essere durante la disputa della gara e, quindi, idonea a turbare uno dei protagonisti della stessa; nonché alla luce delle particolari modalità di percezione della condotta scrutinata, come di seguito descritte. Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata, in quanto essa è stata rilevata distintamente non solo dal Collaboratore della Procura Federale posto tra le due panchine principali ma anche dall’Assistente Arbitrale n. 2. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono tutti rilevanza disciplinare ex artt. 25 C.G.S. e 28, comma 4, C.G.S., norma ultima che prevede che, in caso di prima violazione, si applichi la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). 71/368 Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S. P.Q.M. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura in applicazione degli artt. 6, 25 e 28 C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., ritiene equo sanzionare la Società UNION BRESCIA con: A) l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord, privo di spettatori; B) il pagamento di una ammenda di EURO 1000,00. Dispone che l'esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed.).

Sezione: Girone A / Data: Mar 24 febbraio 2026 alle 15:00
Autore: Alessio Navarini
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