Anche la 28^ giornata di Serie C è giunta al termine, e il Giudice Sportivo ha emesso i provvedimenti disciplinari. Diverse società hanno ricevuto un'ammenda, su tutte Catania, Trento e Livorno. Squalificato per due gare invece l'allenatore Gennaro Volpe (Latina). Di seguito tutte le decisioni.

SOCIETÀ

AMMENDA € 1.500,00 CATANIA: per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 4.263 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 12° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per due minuti, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 27° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra Società; B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 3.379 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 68° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra Società. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione e la particolare deprecabilità della condotta sub A) punto 1), misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00 LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 14° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00 TRENTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori (29) posizionati nel Settore Ospiti Curva Est, intonato: 1. al 23° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 96° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Valutate, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare deprecabilità delle condotte, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00 INTER U23 per avere alcuni dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla durata del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.)

AMMENDA € 400,00 BENEVENTO: per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver provocato la bruciatura della parte posteriore di un seggiolino posto nel Settore Ospiti loro riservato; per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici dello spogliatoio loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00 DOLOMITI BELLUNESI per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.). LUMEZZANE per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione inapplicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00 CASERTANA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, esposto, per tre minuti, uno striscione non autorizzato (di 15 metri). Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed.). TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 25% dei 342 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ  IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 MARZO 2026

VERZE' PAOLO (VIRTUS VERONA) per avere, tra il primo e il secondo tempo, all’interno della zona antistante gli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, nonostante i ripetuti chiarimenti forniti dallo stesso, continuava a mantenere un atteggiamento aggressivo, puntandogli il dito contro e venendo allontanato solo grazie all’intervento di un calciatore della propria squadra. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 2 lett. a) G.C.S.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
VOLPE GENNARO (LATINA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, proferiva parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI GENNARO FRANCESCO (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, nonostante i precedenti richiami, continuava a protestare e proferiva frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., 71/371 ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
VECCHI STEFANO (INTER U23)

AMMONIZIONE (VI INFR)
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)
BERTOTTO VALERIO (AZ PICERNO)

AMMONIZIONE (II INFR)
CORINI EUGENIO (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (I INFR)
LONGO EMILIO (CROTONE)
MARINO GEPPINO (TRIESTINA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CERRI LEONARDO (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva deliberatamente con un 71/372 pugno al volto senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto senza la possibilità di giocare il pallone, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA (LATINA) per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e per aver pronunciato un’espressione blasfema in quanto, dopo aver commesso un fallo, si avvicinava all’Arbitro proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti e una frase blasfema. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LULIC KARLO (CASARANO) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dalla panchina, protestava veementemente nei loro confronti entrando sul terreno di gioco per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ivi comprese le scuse porte dal calciatore al termine della gara, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore di riserva).

ROMEO FEDERICO (FOGGIA) per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

AMADIO MARCO (VIRTUS VERONA) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GUNDUZ TEOMAN (JUVENTUS NEXT GEN)
SALA MATTIA (TORRES)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)
MENARINI FRANCESCO (FORLÌ)
HAMLILI ZACCARIA (LIVORNO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
COPPOLARO MAURO (AREZZO)
CURADO MARCOS (ASCOLI)
CAMPEDELLI RICCARDO (BRA)
GHEZZI ANDREA (CITTADELLA)
CANNAVO’ KEVIN (COSENZA)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
BRUSCAGIN MATTEO (GUBBIO)
ROLANDO EUGIO MATTIA (LUMEZZANE)
GRECO JEAN FREDDI PAS (MONOPOLI)
LOMBARDI LUCA (PINETO)
FAGGI FILIPPO (PONTEDERA)
ERRADI BILAL (POTENZA)
KIRWAN NIKO (POTENZA)
CANDELLORI KEVIN (SAMBENEDETTESE)
LEPRI TOMAS (SAMBENEDETTESE)
PIRRELLO ROBERTO (TRAPANI)
TRIACCA DANIELE (TRENTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
QUAINI ALESSANDRO (CATANIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SCUDERI GIULIO (ALCIONE MILANO)
GIGLI NICOLO (AREZZO)
PISTOLESI FRANCESCO (AZ PICERNO)
CRISTALLO CLAUDIO (CAMPOBASSO)
FERRARA VINCENZO (CASARANO)
TOMMASINI CHRISTIAN (FOGGIA)
PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)
CUOMO GIUSEPPE (L.R. VICENZA)
DRAGO GIACOMO (LUMEZZANE)
RONCO DIEGO (MONOPOLI)
CARECCIA SAMUELE (PERGOLETTESE)
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
SERBOUTI ANASS (PINETO)
PIANA LUCA (PONTEDERA)
MOTOLESE MATTIA (PRO PATRIA)
COCCOLO LUCA (PRO VERCELLI)
CALI’ MICHELE (RENATE)
ESPOSITO GIANLUCA (RENATE)
ANASTASIO ARMANDO (SALERNITANA)

AMMONIZIONE (XI INFR)
AURILETTO SIMONE (RENATE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
CIANCI PIETRO (AREZZO)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK (ASCOLI)
LOGOLUSO GAETANO (CASARANO)
ESEMPIO STEFANO (GUIDONIA MONTECELIO)
PAGHERA FABRIZIO (LUMEZZANE)

AMMONIZIONE (VII INFR)
SCOGNAMILLO STEFANO (BENEVENTO)
GOBETTI NICOLO (DOLOMITI BELLUNESI)
FALASCO NICOLA (LIVORNO)
MASI ALBERTO (PRO PATRIA)
ROSSETTI MATTEO (RAVENNA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
PRETATO MATTIA (BRA)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO (CAMPOBASSO)
PROIA FEDERICO (CASERTANA)
BURRAI SALVATORE (DOLOMITI BELLUNESI)
DIMARCO CHRISTIAN (FOGGIA)
ZUPPEL DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO)
LEVERBE MAXIME JEAN R (L.R. VICENZA)
BELLINI LEONARDO (PIANESE)
COLOMBINI LORENZO (SORRENTO)
FOSSATI MARCO EZIO (TRENTO)

AMMONIZIONE (III INFR)
ASTROLOGO ANDREA (ALBINOLEFFE)
MANZONI ALBERTO (ATALANTA U23)
PLAIA MATTEO GIUSEPPE (ATALANTA U23)
BRAMBILLA ALESSIO (BRA)
BIFULCO ALFREDO (CAMPOBASSO)
BACHINI MATTEO (CASARANO)
OUKHADDA SHADY (CASERTANA)
LIGUORI MICHAEL (FOGGIA)
PETERMANN DAVIDE (FOGGIA)
TOMASELLI GIACOMO (LATINA)
FURLAN JACOPO (LECCO)
LUPERINI GREGORIO (LIVORNO)
JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)
CAPOMAGGIO THIAGO (SIRACUSA)
MOTOC ANDREI (TRAPANI)
KOSIJER SIMONE (TRIESTINA)
MARRAS MANUEL (UNION BRESCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)
DE COL FILIPPO (AREZZO)
BERTINI TOMMASO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MARCONE RICHARD GABRIEL (AZ PICERNO)
RIGO MATTIA (CARPI)
STANZANI LEONARDO (CARPI)
PALMIERI RICCARDO (COSENZA)
CANNISTRA’ PAOLO (GIANA ERMINIO)
MINTA AMOAKO (GUBBIO)
FERRINI MANUEL (LECCO)
GHEZZI SAMUELE (LIVORNO)
RANIERI ROBERTO (NOVARA)
REGAZZETTI SAMUELE (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
LEO DANIEL COSIMO O (PONTEDERA)
BALZANO MARCO (POTENZA)
ITALENG NGOCK JONATHAN (RAVENNA)
EKUBAN JOSEPH ANSAH (RENATE)
KERRIGAN LIAM (TERNANA)
DI STEFANO LORENZO (TORRES)
BERENGO NICOLO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)
REBAUDO RICCARDO (ALCIONE MILANO)
TORDINI MATTIA (ALCIONE MILANO)
PARLATO CLAUDIO (AUDACE CERIGNOLA)
MIGNANI GUGLIELMO (BENEVENTO)
MINAJ ELIOS (CAVESE)
ANGELI MATTEO (CITTADELLA)
PALOMBA LUIGI (FORLÌ)
IDDRISSOU JAMAL (INTER U23)
MANGIAPOCO STEFANO (JUVENTUS NEXT GEN)
KONATE ISMAEL (LECCO)
MANZI CLAUDIO (MONOPOLI)
FUSCO FRANCESCO (SORRENTO)
AUCELLI CHRISTIAN (TRENTO)
ASCIONE SIMONE (TRIESTINA)
BEGHELDO GIANMARCO (TRIESTINA)
BARRANCO GIOACCHINO (VIS PESARO)
FRANCHETTI ROSADA LEONARDO (VIS PESARO)

Sezione: News / Data: Mar 24 febbraio 2026 alle 15:30
Autore: Marco Gioviale
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