Prosegue la vicenda tra l’Union Brescia e la giurisdizione sportiva legata alla 28ª giornata del Girone A. Come riportato nelle scorse settimane dal giudice sportivo, durante la gara contro la Pro Patria alcuni tifosi presenti nella curva nord della Leonessa si erano resi responsabili di epiteti e scherni di natura razzista nei confronti di un giocatore avversario, mentre si avvicinava alla bandierina per battere un calcio d’angolo.

La brutta vicenda era costata cara alla società bresciana che era stata sanzionata, su decisione ufficiale della procura federale, con un ammenda di 1000 euro e la seguente disposizione: "esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (r.Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed.)".

A seguito della decisione federale la società Union Brescia ha mosso poi reclamo, cercando di far rimuovere il provvedimento ed evitare che, in caso di ripetersi dello spiacevole fatto in futuro, la curva nord venga chiusa al pubblico. In data 11 marzo 2026 è ufficialmente arrivata la risposta della Corte Sportiva D'Appello che, come si legge nel comunicato ufficiale reso pubblico, respinge il reclamo mosso dal club. Di seguito il comunicato ufficiale della corte: 

"Nell'udienza dell'11 marzo 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0226/CSA/2025-2026, proposto dalla società Union Brescia S.r.l. in data 02.03.2026 avverso le sanzioni: - obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord, privo di spettatori (sanzione sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione); - ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante in relazione alla gara Union Brescia/Pro Patria del 22.02.2026. Sentito l'Assistente n. 2; ha pronunciato il seguente dispositivo: Respinge il reclamo in epigrafe".

Sezione: Girone A / Data: Ven 13 marzo 2026 alle 13:29
Autore: Francesca Caldelara
vedi letture